L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 180 del 12 settembre 2024, ha affermato che una società che aderisce al regime della tassazione di gruppo non può trasferire al consolidato fiscale il proprio credito IVA trimestrale generato durante il primo trimestre 2024 in qualità di consolidata.
L’art. 12 del D.L. 34/2019 prevede infatti che la cessione sia esclusivamente per i crediti IVA annuali chiesti a rimborso.
Secondo l’interpretazione fornita dall’istante, l’equiparazione fra credito annuale e credito trimestrale dovrebbe valere anche nell’ambito del consolidato fiscale, pur se tale facoltà è attualmente preclusa dall’assenza, nel modello IVA TR, di un apposito campo sulla cessione dei crediti alla consolidante.
L’Agenzia ricorda che le società partecipanti al gruppo possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta, per un ammontare non superiore all’IRES risultante dalla dichiarazione del consolidato, in ogni caso per un importo che non ecceda il limite attualmente fissato, dalla legge di Bilancio 2022, in due milioni di euro.
L’AE chiarisce inoltre che l’art. 12-sexies del D.L. n. 34/2019 riguarda la possibilità, per i soggetti passivi in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso, di cedere i crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso: la cessione, quindi, non riguarda tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.
La società istante, quindi, potrà trasferire al consolidato, per effettuare la compensazione con l’IRES, solo l’eccedenza di credito IVA che emerge dalla dichiarazione annuale.