Il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente, previsto dall’art. 117 del T.U.B., è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, non necessitando la sottoscrizione anche della banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti.
Una volta che risulti provata la sottoscrizione da parte del correntista e che vi sia stata la consegna della scrittura a quest’ultimo, il consenso della banca, ai fini della formazione dell’accordo, può desumersi da comportamenti concludenti, quali appunto la consegna del documento negoziale, da essa predisposto, la raccolta della firma del cliente e l’esecuzione del contratto: in tal caso il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario è soddisfatto.