Il Tribunale di Palmi, in data 3.10.2022 ha emesso la sentenza n. 930, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui venivano sollevate delle contestazioni relative alla nullità dei contratti di conto corrente e di fideiussione per mancanza di sottoscrizione della correntista (monofirma) e alla nullità e all’efficacia della fideiussione, posta l’inesistenza di istanze giudiziali mosse dal creditore nei confronti del debitore principale entro il termine di cui all’art. 1957 c.c..
Il Tribunale di Palmi ha rigettato l’eccezione di nullità dei contratti di conto corrente e di fideiussione per difetto di forma scritta ad substantiam, sottoscritti solo dal correntista e dal fideiussore.
Ha fatto proprio quanto disposto dalla sentenza n. 898/2018 delle SS.UU. Cassazione, precisando che è valido il contratto redatto per iscritto, di cui ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando quella dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti tenuti.
Il Tribunale di Palmi precisa inoltre che il disposto nomofilattico della sent .898/2018, avente ad oggetto un contratto di intermediazione mobiliare, affermato in materia di intermediazione mobiliare, è valevole anche per i contratti bancari soggetti al D.Lgs. 385/1993 (Tub)
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondata l’eccezione di inefficacia della fideiussione per decorso del termine ex art. 1957 c.c. in assenza di istanze giurisdizionali promosse dal creditore nei confronti del fideiussore.
Nel caso di specie, la lettera di fideiussione, all’art.5, preveda una deroga all’applicazione dell’art.1957 c.c..
Sul punto, il Tribunale ha precisato che resta “infondata l’eccezione di inefficacia della fideiussione, per decorso del termine ex art.1957 c.c. in assenza di istanze giurisdizionali promosse dal creditore nei confronti del fideiussore.”
Precisa inoltre il Magistrato che “la decadenza del creditore dall’obbligazione fideiussoria ex art. 1957 c.c. può essere oggetto di deroga convenzionale”, giacché la clausola derogatoria non rientra tra quelle talmente onerose che l’art. 1341, comma 2, c.c. interviene ad esigere la specifica approvazione per iscritto, sempre che il garante non abbia qualifica di consumatore.
Evocando la Cassazione. n.21867/2913 e Cass.n.28943/2017 il Tribunale di Palmi precisa che la pattuizione è rimessa alla disponibilità delle parti e comporta che il garante assuma il maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore