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Giurisprudenza

Sulla validità delle clausole anatocistiche precedenti al 2000

6 Giugno 2024

Antonio Di Ciommo, Dottorando di Ricerca, Università di Roma “Tor Vergata”

Cassazione Civile, Sez. I, 2 aprile 2024, n. 8639 – Pres. Marulli, Rel. Valentino

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione, con sentenza del 2 aprile 2024, n. 8639, si è pronunciata in tema di clausole anatocistiche stabilite in un contratto di conto corrente antecedentemente alla delibera CICR 9 febbraio 2000.

In particolare, una società conveniva la propria banca e lamentava la nullità delle clausole di massimo scoperto previste dal contratto di conto corrente (concluso nel 1997 circa ed estinto nel 2011) in quanto aventi effetti anatocistici.

In particolare, nel richiamare le precedenti Sent. n. 9140/2020 e 29420/2020, la Corte rileva che «in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera […] occorre verificare se sia necessario procedere a una nuova pattuizione in tema di capitalizzazione o se, all’opposto, sia sufficiente attendere la pubblicizzazione delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione di queste al cliente alla prima occasione utile».

Perciò, la Corte sottolinea che già le Sent. n. 26769/2019 e 26779/2019 hanno affermato «il principio secondo cui occorre sempre una nuova approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche, [in quanto si basa] sul dato giuridico della nullità delle clausole anatocistiche originariamente convenute».

Rifacendosi alle recenti Sent n. 5064/2024 e n. 5054/2024, la Corte sottolinea conclusivamente che «la condizione prevista dalla delibera CICR quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate» e, dunque, che «ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione.

A seguire la tesi, la stessa previsione di una possibilità di adeguamento sarebbe priva di senso logico, visto che, rispetto a un effetto di nullità del tipo di quello sopra considerato (incentrato sul correttivo del calcolo degli interessi a debito senza alcuna capitalizzazione), mai si potrebbe discorrere di prassi anatocistica non peggiorativa».

La Corte, ritenendo la questione di particolare rilevanza, ha rimesso il procedimento alla pubblica udienza.

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