L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione del diritto di uno Stato membro che subordina la separazione, in linea di principio integrale e automatica, dalla massa fallimentare di diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico al requisito che, al momento del fallimento, il piano di cui trattasi sia stato autorizzato a fini fiscali in tale Stato, quando tale requisito è imposto in una situazione in cui un cittadino dell’Unione il quale, prima del proprio fallimento, abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione stabilendosi in modo permanente in questo stesso Stato al fine di esercitare in esso un’attività economica autonoma, percepisce diritti a pensione derivanti da un piano di risparmio pensionistico costituito e autorizzato a fini fiscali nel suo Stato membro d’origine, fatta salva l’ipotesi in cui la restrizione alla libertà di stabilimento che detta disposizione nazionale comporta sia giustificata in quanto risponde a un motivo imperativo di interesse generale, è atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo che persegue e non va oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
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