L’avvenuta irrogazione all’imprenditore contribuente che sia stato dichiarato fallito di sanzione pecuniaria per il mancato pagamento di debito d’imposta sorto prima della dichiarazione di fallimento, «esclude la rilevanza di qualsiasi considerazione attinente all’elemento soggettivo della violazione ed all’impossibilità per il curatore di effettuare il pagamento a favore di singoli creditori in lesione della “par condicio creditorum”, trovando la sanzione il suo presupposto in una violazione commessa quando l’imprenditore era ancora “in bonis”, e fermo restando che la soddisfazione del relativo credito deve aver luogo secondo le regole del concorso.