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Giurisprudenza

Sull’applicabilità della surroga ex art. 1916 c.c. alle assicurazioni contro gli infortuni mortali

10 Gennaio 2022

Alessandra Camedda, ricercatrice di Diritto dell’economia, Università di Cagliari

Cassazione Civile, Sez. III, 08 aprile 2021, n. 9380 — Pres. Travaglino, Rel.  Olivieri

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia che si segnala, la Suprema Corte è ritornata sulla vexata quaestio concernente la collocazione sistematica delle assicurazioni contro gli infortuni, aderendo ad alcuni dei propri precedenti giurisprudenziali sul tema, su tutti la sentenza a Sezioni Unite n. 5119/2002 che, come è noto, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile ai suddetti contratti, ha ritenuto di ricondurre le assicurazioni contro gli infortuni mortali allo schema delle assicurazioni vita caso morte e di individuare, al contrario, nelle assicurazioni contro gli infortuni invalidanti una funzione indennitaria analoga a quella delle assicurazioni contro i danni.

In proposito la Corte rileva che “nel caso di assicurazione sulla vita l’indennità si cumula con il risarcimento perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall’assicurato che sopporta l’onere dei premi mentre l’indennità, vera e propria contropartita di quei premi, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria ed è corrisposta per un interesse che non è quello di beneficiare il danneggiante”. Il pagamento della somma prevista al beneficiario, in adempimento dell’obbligazione derivante dalla polizza, “non soddisfa alcun credito risarcitorio vantato da quest’ultimo nei confronti del terzo responsabile del danno, prescindendo la prestazione dell’assicuratore dall’esistenza e dall’entità del pregiudizio subito dal beneficiario derivante dall’atto illecito”. Ne deriva che “viene meno la stessa possibilità di attuazione del meccanismo surrogatorio, non essendo l’assicuratore chiamato ad adempiere “a causa” dell’illecito, ma “a causa” dell’evento della morte dell’assicurato e, cioè, della verificazione del rischio oggetto della polizza”.

Secondo la Suprema Corte i principi enunciati si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni mortali, trattandosi di contratti causalmente riconducibili al tipo dell’assicurazione sulla vita (caso morte) e conseguentemente sottratti alle norme in materia di assicurazione contro i danni. Invero, tali contratti non assolvono una funzione indennitaria analoga a quella delle assicurazioni contro i danni – viceversa rinvenibile nelle assicurazioni contro gli infortuni non mortali atteso che la prestazione dovuta dall’assicuratore al verificarsi dell’infortunio (mortale) prescinde da qualsivoglia collegamento con un preesistente illecito foriero di danni per il beneficiario e ha l’unica funzione di attribuire a quest’ultimo un vantaggio economico (capitale o rendita) in caso di decesso del congiunto.

Pertanto, non si applica alle polizze in questione il principio indennitario di cui è manifestazione la compensatio lucri cum damno, con conseguente cumulabilità delle stesse ed inapplicabilità della surroga ex art. 1916 c.c.: pertanto l’assicuratore che abbia effettuato il pagamento dell’indennità (al verificarsi dell’infortunio) non subentra nel credito risarcitorio del danneggiato che abbia titolo nell’illecito, il quale continua a gravare per intero sull’autore del danno indipendentemente dalle vicende connesse all’attuazione del rapporto assicurativo derivante dalla polizza contro gli infortuni mortali, soggetta alla disciplina dell’assicurazione sulla vita.

Data la totale autonomia del rapporto tra l’assicuratore e il beneficiario della polizza infortuni mortali rispetto al diverso rapporto, concernente la responsabilità civile, tra gli eredi del de cuius e l’autore dell’illecito, la Corte di Cassazione ha escluso che l’accordo di transazione tra i danneggiati e l’autore del danno, con effetti liberatori del debitore, possa integrare una lesione del diritto di surrogazione, non potendo derivare dall’atto transattivo con effetti liberatori del debitore alcuna responsabilità del beneficiario ai sensi dell’articolo 1916 comma terzo c.c.

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