La Settima Sezione della Corte di Giustizia (UE), con pronuncia del 27 marzo 2025, resa nella causa C‑186/24 ha chiarito se, in base al Regolamento sulle procedure di insolvenza, possano avere efficacia liberatoria, in favore del terzo obbligato, i pagamenti posti in essere dallo stesso verso il debitore insolvente invece che agli organi della procedura di insolvenza, qualora, in base al diritto nazionale invece, tali atti non siano opponibili de plano alla massa dei creditori.
In particolare, se, fra gli atti aventi efficacia liberatoria, di cui all’art. 31 del Regolamento sulle procedure di insolvenza, adempiuti a favore del debitore, che avrebbero dovuto essere eseguiti invece a favore della procedura di insolvenza, ricadano anche le obbligazioni che traggono origine da un negozio giuridico, che il debitore ha concluso solo successivamente all’apertura della procedura d’insolvenza stessa.
Questo il principio espresso dalla Corte:
L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, deve essere interpretato nel senso che le obbligazioni adempiute a favore di un debitore assoggettato a una procedura di insolvenza, laddove avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell’amministratore di tale procedura, comprendono anche l’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura di detta procedura di insolvenza e il trasferimento della gestione dei beni all’amministratore della procedura di insolvenza, a condizione che un siffatto atto giuridico sia opponibile, conformemente alla legge dello Stato di apertura della procedura di cui trattasi, ai creditori parti di tale procedura.
L’art. 31 citato dispone che chi, in uno Stato membro, adempie un’obbligazione a favore del debitore assoggettato a una procedura di insolvenza aperta in un altro Stato membro, quando avrebbe dovuto eseguirla a favore dell’amministratore della procedura, è liberato, se non era informato dell’apertura della procedura: tale mancata conoscenza è presunta, sino a prova contraria, prima delle misure di pubblicità di cui all’art. 28; al contrario, si presume sino a prova contraria la conoscenza dell’apertura della procedura, dopo tali misure di pubblicità.
La Corte di Giustizia ha chiarito che l’art. 31 citato è una disposizione di diritto sostanziale, che si applica indipendentemente dalla lex concursus (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2013, van Buggenhout e van de Mierop, C‑251/12, EU:C:2013:566, punto 23); tuttavia, tale disposizione non può essere intesa indipendentemente dall’art. 7 del regolamento, che determina la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti, per cui è la legge dello Stato di apertura della procedura di insolvenza a determinare la sorte dei beni acquisiti dal debitore o che gli spettano dopo l’apertura di tale procedura, nonché l’inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori.
Conseguentemente, l’applicabilità dell’art. 31, par. 1, all’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico, compiuto da un debitore, dopo l’apertura della procedura di insolvenza, dipende dalle norme di diritto dello Stato di apertura di tale procedura relative all’opponibilità degli atti.
Da un’interpretazione contestuale dell’art. 31, par. 1 (sull’efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati al debitore insolvente), risulta quindi che rientra nella nozione di “obbligazione eseguita“, ai sensi di detta disposizione, l’adempimento di un’obbligazione risultante da un atto giuridico successivo all’apertura della procedura di insolvenza e al trasferimento dei poteri all’amministratore della procedura di insolvenza, a condizione che un siffatto atto giuridico sia opponibile, conformemente alla legge dello Stato di apertura della procedura di cui trattasi, ai creditori parti di detta procedura.
In base al considerando 81 di tale regolamento, infatti, risulta che la disposizione sia volta a tutelare un terzo che, ignorando l’apertura di una procedura di insolvenza in un altro Stato membro, confida in buona fede nel carattere liberatorio dell’adempimento della sua obbligazione a favore del debitore.
Pertanto, riconoscere carattere liberatorio all’adempimento di un’obbligazione fondata su un atto giuridico inopponibile ai creditori parti di tale procedimento, in forza della legge dello Stato di apertura di detta procedura, andrebbe oltre la tutela della buona fede dei terzi voluta dal legislatore dell’Unione: infatti il terzo si vedrebbe tutelato da un’eventuale domanda diretta nei suoi confronti dall’amministratore della procedura di insolvenza, a titolo di arricchimento indebito.
Inoltre, un’interpretazione contraria consentirebbe al debitore di trasferire agevolmente i beni della massa fallimentare vendendoli ad un terzo, successivamente all’apertura della procedura di insolvenza.
Tale interpretazione pregiudicherebbe, pertanto, uno degli obiettivi principali del Regolamento 2015/848, enunciato al considerando 5, consistente nell’evitare che le parti siano incentivate a trasferire beni da uno Stato ad un altro al fine di migliorare la loro situazione giuridica.
Nel caso di specie, l’art. 3, par. 1, della legge fallimentare austriaca dispone che gli atti giuridici del debitore successivi all’apertura di una procedura di insolvenza, che incidono sulla massa fallimentare, non siano opponibili ai creditori parti di tale procedura: pertanto, l’art. 31, par. 1, del Regolamento 2015/848 non troverebbe applicazione.
Conclusivamente, ponendo dei limiti ulteriori all’efficacia liberatoria dei pagamenti posti in essere verso il debitore insolvente, prevista dall’art. 31, la Corte chiarisce che tale norma va interpretata nel senso che le obbligazioni adempiute a favore di un debitore assoggettato a una procedura di insolvenza, laddove avrebbero dovuto essere eseguite a favore dell’amministratore di tale procedura, comprendono anche l’adempimento di un’obbligazione derivante da un atto giuridico compiuto dal debitore dopo l’apertura di detta procedura di insolvenza e il trasferimento della gestione dei beni all’amministratore della procedura di insolvenza, a condizione che un siffatto atto giuridico sia opponibile, conformemente alla legge dello Stato di apertura della procedura di cui trattasi, ai creditori parti di tale procedura.