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Giurisprudenza

Sull’illegittimità del licenziamento collettivo limitato ad una sola unità produttiva

30 Agosto 2024

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 03 luglio 2024, n. 18215, Pres. Esposito, Rel. Amendola

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 18215 del 3 luglio 2024 (Pres. Esposito, Rel. Amendola), si è pronunciata sull’illegittimità di un licenziamento collettivo limitato ad una sola unità produttiva.

Ha quindi affermato che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive, ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto soltanto dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina una violazione dei criteri di scelta.

Violazione in relazione alla quale l’art. 5, comma 1, della L. 223/1991, prevede l’applicazione del c. 4 dell’art. 18 della L. 300/1970, ovvero la tutela reintegratoria.

In sintesi, la Corte ha ricordato che:

  • la limitazione della platea dei lavoratori destinatari del licenziamento deve essere giustificata dalle esigenze organizzative fondanti la riduzione del personale, che devono essere adeguatamente esposte nella comunicazione iniziale ai sindacati, in modo da consentire a questi ultimi di verificarne il nesso causale rispetto alle unità lavorative che l’azienda intende espellere
  • l’individuazione della platea dei lavoratori non può coincidere automaticamente con quelli addetti all’unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriore specificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori o unità dell’impresa
  • la sottoscrizione di un accordo sindacale in cui viene dato atto dell’espletamento positivo dell’esame congiunto mediante il raggiungimento di un accordo non ha, di per sé sola, efficacia sanante: è necessario infatti interpretare la volontà negoziale delle parti, per verificare se abbiano inteso sanare i vizi formali della comunicazione iniziale
  • la violazione di tali principi si traduce in violazione dei criteri di scelta che, in base alla L. 92/2012 (legge Fornero), implica la reintegrazione del posto di lavoro

La Cassazione ha quindi richiamato, in parte motiva, la propria interpretazione uniforme del comma 3 dell’art. 5 L. 223/1991, così come sostituito dall’art. 1, comma 46 della Legge Fornero, che distingue due ipotesi:

  • la violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, per il quale opera la tutela meramente indennitaria, e che coincide, ad esempio, con la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui al comma 9 dell’art. 4 della L. 223/1991
  • la violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, per la quale si applica la tutela reintegratoria: ciò si verifica quando i criteri di scelta siano illegittimi, perché in violazione di legge, o illegittimamente applicati (perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive).
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