L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 60/E del 9 dicembre 2024 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ipotesi di trasferimento di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto (giroconto) ed espressi nella stessa valuta estera.
In particolare, nelle richieste di interpello presentate all’AE, era stato posto il dubbio che tale operazione, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-ter), D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), possa essere considerata “prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente” e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
Nel caso di specie, per l’Agenzia, non ricorre un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’art. 67 citato, deponendo in questo senso la circolare n. 165/1998, sia nella parte in cui stabilisce che il legislatore, con la previsione da ultimo citata, ha inteso tassare solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento, che, per presunzione di legge, deve ritenersi esistente nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine o sia rinveniente da depositi o conti correnti; nella stessa circolare si chiarisce che alla cessione a titolo oneroso della valuta, il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito.
L’introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta.
Nell’ipotesi in esame non si realizza quindi un prelievo nell’accezione prevista dalla norma, bensì un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto ad un altro – entrambi intestati allo stesso soggetto – nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento, soggetto anch’esso all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Depongono ulteriormente per tale conclusione anche i chiarimenti forniti dall’AE con la risposta n. 397/2022 e con la circolare n. 30/E/2023, in riferimento alle criptovalute, che – nelle more di un’espressa regolamentazione, introdotta solo con la legge 22 dicembre 2022, n. 197 – in via interpretativa sono state equiparate, ai fini fiscali, alle valute estere (cfr. risoluzione n. 72/E/2016): in tali documenti di prassi, era stato chiarito in particolare che “il trasferimento da una tipologia di wallet ad un’altra di proprietà del medesimo contribuente non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante”.