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Sull’imposta sostitutiva per finanziamenti esteri garantiti da ipoteca in Italia

2 Ottobre 2024

Pierluigi Loglisci, Dottore Commercialista in Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la risposta all’interpello n. 150/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i finanziamenti conclusi all’estero non possono beneficiare del regime opzionale dell’imposta sostitutiva previsto dall’art. 17 del D.P.R. 601/1973, anche se garantite da un’ipoteca costituita in Italia. Tali operazioni, pertanto, restano soggette al regime ordinario previsto per le singole imposte dovute. 

Sotto il profilo normativo, l’art. 15 del D.P.R. 601/1973 dispone che il beneficio (imposta sostitutiva pari allo 0,25%) risulta applicabile esclusivamente alle operazioni di finanziamento con durata superiore a 18 mesi, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni, che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative in materia bancaria, il credito a medio e lungo termine, nonché agli atti accessori, inclusi quelli di costituzione delle garanzie.

Grazie a tale regime, è possibile evitare l’applicazione delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, nonché della tassa sulle concessioni governative.

Il caso esaminato riguardava una banca tedesca che concedeva finanziamenti per l’acquisto di immobili situati in Italia, con contratti redatti in Germania e lì sottoposti a tassazione.

Considerato che l’ipoteca a garanzia del finanziamento era stata formalizzata tramite atto notarile in Italia, la società istante aveva chiesto se tale ipoteca potesse beneficiare dell’agevolazione, basando la richiesta sul presunto legame con il territorio italiano, in quanto l’acquisto degli immobili e la costituzione dell’ipoteca avvenivano in Italia.

L’Amministrazione finanziaria ha respinto tale interpretazione, in primo luogo richiamando le sentenze della Corte di Cassazione n. 2925 del 2013, n. 11106 del 2008, che hanno ribadito come le disposizioni fiscali agevolative debbano essere interpretate in senso restrittivo e non possano essere estese oltre i limiti definiti dalla normativa. 

L’Agenzia ha inoltre richiamato la risoluzione n. 20/E del 2013, secondo la quale, affinché si possa applicare l’imposta sostitutiva, è essenziale che l’atto negoziale da cui scaturisce il consenso venga redatto sul territorio italiano; tale orientamento è inoltre conforme con la sentenza n. 4970 del 2002 della Corte di Cassazione, secondo cui l’esenzione non è concessa all’ipoteca in sé, ma all’ipoteca in quanto collegata ad una operazione di finanziamento prevista dall’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973. Ne consegue che, in mancanza di tale collegamento, l’agevolazione non ha ragione di operare”. 

Nel caso specifico, il contratto di finanziamento era stato stipulato in Germania, precludendo così l’applicabilità del regime fiscale agevolato. Ne deriva che anche l’atto di costituzione di ipoteca volontaria in Italia, necessario per garantire il finanziamento, non potrà beneficiare di tale regime.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, ai sensi degli artt. 15 e 17 del D.P.R. 601/1973, l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente ai finanziamenti e agli atti accessori formati nel territorio italiano.

In caso di operazioni di finanziamento concluse all’estero, come quella oggetto dell’interpello, non sussiste il requisito territoriale necessario per accedere al regime agevolato; pertanto, anche gli atti di costituzione di ipoteca a garanzia di tali finanziamenti devono sottostare al regime impositivo ordinario, restando preclusa la possibilità di esercitare l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

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