WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Sull’inadempimento degli intermediari alle decisioni ABF

29 Luglio 2022

Giudice di Pace di Varallo, 20 luglio 2022, n. 36 – G.U. Bertagnolio

Di cosa si parla in questo articolo
ABF

Per quanto consta, si tratta della prima decisione di ordine giudiziale che prende in considerazione il caso di inadempimento degli intermediari alle decisioni ABF.

Questa circostanza segnala, se non altro, l’importanza del provvedimento qui pubblicato, posto che non si può dire del tutto infrequente la circostanza che un intermediario, il cui comportamento è stato “sanzionato” dall’ABF, non si adegui poi alla decisione dell’Arbitro.

È da aggiungere che, per la verità, l’attore agiva in giudiziosulla base di un provvedimento dell’ABF, ma nella specie non chiedeva l’accertamento della violazione dell’obbligo di esecuzione della stessa decisione.

Chiedendo, piuttosto, che gli fosse riconosciuto il diritto che formava oggetto della controversia (nel caso di specie si trattava del diritto al rimborso in relazione alla serie di buoni Postali “Q/P”).

Da questo angolo visuale, può apparire un po’ semplificante la soluzione adottata dal giudice di pace; il quale, in effetti, nell’accogliere la domanda dell’attore, nello stesso tempo dichiara di non prendere partito sul merito della vicenda (qui la stringa motivazionale: «senza entrare nel merito della questione …, ciò che rileva è soltanto l’inadempimento di parte convenuta nella decisione dell’Arbitro Bancario di Torino…»).

Ciò posto, si può forse aggiungere che la pronuncia del giudice di pace di Varallo, sembrerebbe, forse, mostrare una sorta di frustrazione e mal-être nei confronti dell’attività dell’ABF.

Un primo senso si pone a livello della «fattispecie-tipo» considerata nel caso in esame: non si può trascurare che la fattispecie dei buoni postali “Q/P” sia stata oggetto di numerosi ricorsi a cui, fino alla metà del 2020, Poste Italiane aveva sempre dato esecuzione.

Nei fatti, è dunque da chiedersi se l’invocata sussistenza, da parte dell’intermediario, di una parte della giurisprudenza di merito favorevole alle sue posizioni, invece contrastate dalle decisioni dell’ABF, sia argomento in sé sufficiente o dirimente per mandare l’intermediario assolto da ogni eventuale “responsabilità” o “dovere comportamentale” ai sensi dell’art. 128-bis TUB (ie di conformazione alla decisione dell’Arbitro).

Il secondo punto, che la pronuncia viene a schiudere, è di ordine più generale. E riguarda la circostanza che non sembrerebbe del tutto infrequente il caso in cui un intermediario non consenta con i contenuti delle decisioni dell’Arbitro (si possono ricordare le vicende dei “mutui Barclays”, le “cessioni del quinto Santander”, i mutui “a risparmio edilizio”, per citare solo quelle più note).

In effetti, da tempo ci si interroga sulla effettiva congruità dei rimedi previsti dall’ordinamento per il caso di mancato rispetto da parte dell’intermediario delle decisioni dell’ABF.

Da un lato è da chiedersi se il rimedio meramente reputazionale costituisca in sé una struttura rimediale sufficiente (tenuto pure conto che è stata abrogata nel 2016 la pubblicazione dell’inadempimento sui quotidiani nazionali); dall’altro lato è pure da sottolineare che non mancano istanze per opportune modifiche legislative intese ad attribuire una maggiore efficacia coercitiva alle decisioni dell’Arbitro.

In quest’ultima direzione, si potrebbe anche pensare, in una prospettiva dommatica, all’eventualità della legittimazione attiva della stessa Banca d’Italia nei confronti degli intermediari inadempienti.

Ciò, in particolare, per completare la struttura rimediale prevista dalla normativa di governo dell’ABF e consistente nel versamento della somma di 200 euro alla Banca d’Italia per il caso di accoglimento (anche solo parziale) del ricorso del cliente.

In particolare, occorrerebbe chiedersi se – chiarito che la funzione della condanna di 200 euro appena richiamata fa riferimento al riscontro di una responsabilità per la condotta dell’intermediario contraria agli obiettivi della Vigilanza – sulla stessa linea, ma in forma più grave, non si ponga pure il comportamento dell’intermediario che neppure dia seguito alla positiva indicazione fornita dall’Arbitro.

Di cosa si parla in questo articolo
ABF

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter