La domanda di concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta, del piano e dei documenti indicati dall’art. 161, secondo e terzo comma, I.fall. presentata dall’imprenditore nei cui confronti pende procedimento per la dichiarazione di fallimento in applicazione del sesto comma del medesimo art. 161, può dal tribunale essere dichiarata inammissibile, all’esito del procedimento camerale previsto dal successivo art. 162, secondo comma, prima dell’assegnazione del termine previsto dal decimo comma dell’art. 161, quando il ricorrente non abbia depositato, prima della decisione di inammissibilità, documenti qualificabili come bilanci relativi agli ultimi tre esercizi.
Anche l’imprenditore persona fisica che presenta la domanda di cui all’art. 161, sesto comma, I.fall. deve depositare avanti il tribunale documenti contabili relativi agli ultimi tre esercizi, da lui redatti secondo struttura e caratteristiche assimilabili a quelle dei bilanci delle società di capitali, con particolare riferimento all’osservanza dei principi generali dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis cod. civ..
Nel caso di domanda di concordato preventivo depositata in applicazione dell’art. 161, sesto comma, I.fall., le scritture contabili che l’imprenditore è obbligato per legge a tenere debbono da lui essere poste a disposizione del tribunale e del commissario giudiziale eventualmente nominato in applicazione del medesimo sesto comma solo dopo l’assegnazione giudiziale di termine per il deposito della proposta di concordato, del piano e dei documenti di cui al secondo e terzo comma del medesimo art. 161.