Il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario, con decisione n. 79 del 7 gennaio 2025 (Pres. L. Carriero, Rel. A.M. Benedetti), si è espresso sulle conseguenze della errata inclusione nel TAEG dei costi di una polizza assicurativa facoltativa accessoria ad un contratto di credito al consumo.
Il caso vedeva un consumatore contrarre un prestito con un intermediario e, successivamente, domandare la declaratoria di nullità della clausola in cui era indicato il TAEG, contestando che questo fosse errato in quanto includeva i costi di una polizza assicurativa facoltativa stipulata e, quindi, non era rappresentativo del costo totale del credito.
L’Arbitro ricorda che nelle Disposizioni di trasparenza di Banca d’Italia prevedono il costo totale del credito include anche i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, «se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio è obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
Il Collegio, quindi, osserva come l’inclusione da parte dell’intermediario nel costo totale del credito della polizza facoltativa faccia sì che «il documento contrattuale non rappresenti in modo corretto, trasparente e comprensibile le condizioni economiche del prestito».
Tuttavia, l’Arbitro respinge la domanda attorea in quanto, nel caso di specie, non ricorre alcuna delle fattispecie di nullità previste dagli artt. 117, comma 7, e dall’art. 125-bis, commi 6 e 7, del Testo unico bancario.
Il Collegio di Napoli, infatti, ritiene che «la clausola sul TAEG prospetta non un’incongruenza ma un’opacità non tale da determinarne la nullità, sulla base delle disposizioni poc’anzi menzionate, ma sufficiente per impedire al consumatore di comprendere pienamente il costo totale del credito e le sue effettive componenti».
In particolare, l’Arbitro riconosce che «l’intermediario è certamente incorso in una condotta non trasparente e lesiva del principio di buona fede e degli obblighi di trasparenza e chiarezza che gravano sull’intermediario, specialmente per gli aspetti di redazione delle clausole contrattuali dedicate all’individuazione dei costi del credito».
Orbene, posto che la violazione di una regola di condotta non può dare luogo a nullità parziale o totale del contratto ma solo al risarcimento del danno, il Collegio ha respinto il ricorso in quanto l’attore non aveva proposto alcuna domanda risarcitoria.