Il Tribunale di Lecco, con sentenza n. 651 del 10 ottobre 2024, si è pronunciato in materia di indeterminatezza del tasso EURIBOR e vessatorietà della clausola floor, in assenza di clausola cap.
Il Tribunale, in particolare, ha ritenuto primariamente fondate le eccezioni sollevate dall’opponente circa l’inapplicabilità, al caso di specie, del tasso Euribor trimestrale di riferimento, poiché lo stesso, nel caso di specie, è risultato indeterminabile, stante la mancata specifica indicazione temporale di riferimento (ovvero, nello specifico, 360 gg o 365 gg. del tasso).
Relativamente all’applicazione del clausola floor, inoltre, il Tribunale, allineandosi al precedente della Corte d’Appello di Milano (sent. n. 2836/2022) relativamente alla vessatorietà della clausola floor (in assenza di clausola cap), ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, ha ricordato che, qualora non sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, è da considerarsi vessatoria quella clausola che, malgrado la buona fede, determini per il consumatore uno squilibrio significativo dei diritti e obblighi discendenti dal contratto, consentendo ad una sola delle parti di limitare il pregiudizio derivante dalle variazioni del tasso Euribor a sé sfavorevoli, senza che al consumatore sia dato un corrispondente strumento di tutela di segno contrario, nel caso di variazione del tasso in aumento (c.d. clausola cap).
Pertanto, ha escluso l’applicabilità del tasso Euribor e della clausola floor, ed ha ritenuto di dover accedere al criterio di calcolo prospettato nella CTU svolta in corso di causa, che tine conto del tasso minimo dei BOT come previsto dall’art. 117 c. 7 T.U.B.