Con provvedimento del 26 agosto 2023 il Tribunale di Brindisi traccia alcune coordinate rispetto al tema dell’interpretazione del patto di accollo. Ciò, in particolare, nella prospettiva della qualificazione dell’accordo fra terzo (accollante) e debitore (accollato) come meramente «interno» – e, in quanto tale, non attributivo di alcun diritto al creditore – oppure «esterno», dunque indirizzato all’adesione del creditore (accollatario) secondo lo schema generale del contratto a favore di terzo.
Di seguito, riassunti, i termini della fattispecie. Il debitore mutuatario vende l’immobile ipotecato a garanzia del credito del mutuante. Nel contratto di vendita, di cui il creditore mutuante non è parte, le modalità di pagamento del corrispettivo vengono tra l’altro regolate come segue: «quanto ad euro… la parte acquirente si accolla e fa propria la corrispondente quota del mutuo in premessa». Il creditore mutuante a seguito dell’inadempimento del proprio debitore, notifica il precetto esclusivamente alla società acquirente dell’immobile; la quale, tuttavia, oppone il difetto della propria legittimazione passiva, posta la natura meramente interna del patto di accollo contenuto nella riferita vendita.
Nell’accogliere l’opposizione, il Tribunale di Brindisi rileva l’inesistenza nel contratto notarile di formulazioni intese espressamente a proiettare all’esterno, verso il creditore, l’efficacia del patto di accollo. Il criterio ermeneutico fissato è quello per cui «quando ricorra un’incertezza interpretativa ingenerata da un dato testuale ambiguo, debba prediligersi un’interpretazione favorevole alla configurazione di un accollo meramente interno» non foss’altro perché «l’opposta soluzione presuppone la configurazione di un obbligo ulteriore a carico dell’accollante, perché assunto a favore di un soggetto distinto dalla propria controparte, in contrasto con il principio per cui l’assunzione di un vincolo a carico di una determinata sfera giuridica non può prescindere dalla manifestazione di una volontà espressa» o comunque inequivocabilmente diretta a quel tipo di risultato (arg. ex art. 1372 c.c.).
Non essendosi, dunque, verificata la successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio, è da ritenersi inesistente il diritto del creditore a procedere direttamente verso il terzo acquirente, che non è debitore del primo.