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Sull’operatività del divieto di pantouflage nei gruppi societari

20 Marzo 2025
Di cosa si parla in questo articolo

ANAC, con parere anticorruzione n. 796 dell’11 marzo 2025, si è espressa in merito all’applicabilità del divieto di pantouflage di cui all’art. 53, c. 16-ter, D. Lgs. 165/2001, in riferimento all’assunzione, da parte della società controllante, di un dipendente della società in house controllata (cui erano affidate attività di progettazione per conto di un ente pubblico regionale).

L’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, della L. 190/2012, stabilisce che i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA, non possono, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati, destinatari dell’attività svolta attraverso tali poteri; lart. 21 del D. Lgs. 39/2013 ha poi esteso il divieto di pantouflage ai dipendenti di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico che ricoprono incarichi dirigenziali o amministrativi.

In caso di violazione, il contratto stipulato è nullo, e il soggetto privato che ha assunto il dipendente non può contrattare con la PA per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti.

Nel caso sottoposto all’ANAC, il dipendente della controllata ha operato come quadro in una società in house, a cui erano affidate attività di progettazione e gestione di infrastrutture per conto di un ente pubblico.

ANAC ha quindi valutato se il suo incarico rientrasse nelle ipotesi di divieto, considerando:

  1. l’esercizio di poteri autoritativi e negoziali: il dipendente, in particolare, aveva ricoperto nel triennio antecedente il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), esercitando quindi poteri negoziali rilevanti verso un ente pubblico; il dipendente/RUP nello svolgimento della funzione pubblica, adotta infatti atti nelle diverse fasi del procedimento di gara sino alla gestione del contratto, che sono manifestazione di tali poteri, in quanto incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, sebbene l’approvazione sia di competenza della stazione appaltante.
  2. l’assunzione presso la società controllante: essendo la controllante soggetta a potere di direzione e coordinamento sulla società in house, il divieto di pantouflage si estende anche ai rapporti tra società controllate e controllanti.

Con riguardo l’applicabilità del divieto di pantouflage nei gruppi societari, si ricorda che ANAC aveva già ritenuto in passato che la violazione del divieto possa realizzarsi purché sussista fra la società vertice del gruppo e la società controllata un controllo di cui all’art. 2359 c.c.: pertanto, in tali ipotesi, ha ritenuto sussistere il divieto di assumere chi abbia esercitato poteri autoritativi e negoziali nei confronti di altre società del gruppo stesso, sulla base della ritenuta sussistenza di un potere di coordinamento e direzione tra la società vertice del gruppo, e le relative società controllate, che si traduce nell’indirizzamento “verso scelte e strategie aziendali univoche, tese ad ottenere unicamente l’interesse del gruppo societario“.

ANAC, pertanto, ha confermato l’applicabilità del divieto di pantouflage, in quanto il dipendente ha esercitato poteri negoziali significativi nei confronti della società controllante e la sua assunzione potrebbe minare il principio di imparzialità dell’azione amministrativa.

Conseguentemente, il contratto di assunzione sarebbe nullo, con il divieto per la società di stipulare contratti con la PA per tre anni.

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