La Cassazione, con l’ordinanza del 12 marzo 2024, n. 6490 (Pres. Travaglino, Rel. Gorgoni), affronta, in materia di responsabilità sanitaria, la questione relativa alle clausole limitative della garanzia assicurativa alle richieste di risarcimento pervenute entro dodici mesi dalla cessazione del contratto con particolare riguardo all’assenza della sunset clause.
Nel caso di specie, a seguito di un’errata esecuzione di un intervento ortopedico, il danneggiato adisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno nei confronti del medico e della clinica privata presso cui era stato operato.
In primo grado, il tribunale condanna in solido i convenuti al risarcimento del danno ed accoglie la domanda di manleva, proposta dal medico, condannando pro quota le compagnie verso cui questo risultava assicurato.
La Corte d’Appello, investita del gravame da parte di una delle compagnie assicurative, che lamenta il rigetto in primo grado dell’eccezione di inoperatività della polizza in forza della clausola claims made che limitava la garanzia assicurativa alle richieste di risarcimento pervenute entro dodici mesi dalla cessazione del contratto, dichiara nulla la sopracitata clausola, sostituendola con una recante la previsione della ultrattività della polizza.
La Cassazione, investita dal ricorso da parte della compagnia assicurativa soccombente, accoglie i due motivi addotti dalla ricorrente e, espresso il principio di diritto, cassa la decisione impugnata rinviandola al Giudice di Appello.
La Corte, in particolare, critica l’operato dei Giudici a quo in quanto la clausola dichiarata nulla, in realtà, non solo, non escludeva l’ultrattività della copertura assicurativa ma, anzi, copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità della polizza e nei 12 mesi successivi alla sua cessazione: una clausola così strutturata, in passato, è già stata ritenuta valida dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 18413/2019; Cass. n. 10482/2021).
Di più, la Corte d’Appello ha erroneamente interpretato la mancanza di una clausola di copertura decennale come un “buco di copertura”, in controtendenza con la giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22437/2018), in quanto l’assenza di una sunset clause non implica la nullità per difetto di causa concreta: è onere del giudice di merito realizzare un equo contemperamento degli interessi tra le parti contraenti, valutando in concreto il periodo di copertura assicurativa.
Sul punto, ricorda la Corte, la legge Gelli-Bianco (L. 8 marzo 2017, n. 24) prevede, all’art. 11, un modello non loss occurance ma claims made con ultrattività decennale solo per il caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, lasciando comunque la possibilità di apporre una clausola di garanzia postuma.