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Attualità

“Super Ace”: una deduzione da maggiorare con regole ordinarie

20 Ottobre 2021

Giosuè Manguso, AndPartners Tax and Law Firm

Di cosa si parla in questo articolo
ACE

I criteri di calcolo del rendimento “Ace” una tantum (in seguito “rendimento maggiorato Ace”) [1] – introdotto dall’art. 19, commi 2-7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (il c.d. decreto “Sostegni-bis”) – necessitano degli elementi positivi e negativi che formano gli incrementi patrimoniali agevolabili verificatisi nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. In altri termini, il rendimento maggiorato Ace condivide il regime ordinario di calcolo dell’Aiuto alla crescita economica, con la particolarità di agevolarne, ad un tasso di rendimento più interessante, gli incrementi patrimoniali che si verificano in un unico periodo di imposta anziché in tutti quelli intercorrenti dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. È questa, forse, una delle principali considerazioni sistematiche suggerite dal dato letterale della disposizione normativa in commento, il quale non presuppone alcun confronto con il patrimonio netto al 31 dicembre 2010, essendo sufficiente soltanto l’esistenza di una eccedenza patrimoniale rispetto all’incremento rilevante cristallizzatosi al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Ne conseguono una serie di effetti, che dovrebbero anche annoverare una semplicità di determinazione del beneficio.

In primo luogo, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 occorre tener conto dell’incremento patrimoniale al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e determinare il rendimento maggiorato per il successivo periodo di imposta (il limite massimo di agevolazione è pari a 5 milioni di euro). Sull’incremento Ace rispetto a quello determinato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 si applica il maggior tasso di rendimento pari al 15 per cento. Laddove la variazione patrimoniale in aumento (oggetto di rendimento maggiorato) ecceda i cinque milioni di euro, tale eccedenza potrà concorrere alla determinazione di una eventuale “Ace ordinaria” per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 [2]. In altre parole, l’eccedenza di incremento patrimoniale del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021 (cioè la parte di incremento patrimoniale che non potrà fruire del rendimento maggiorato) potrà essere valorizzata al rendimento ordinario pari all’1,3 per cento laddove emerga una variazione in aumento rilevante ai fini del regime ordinario Ace, cioè emergano incrementi patrimoniali rilevanti rispetto al patrimonio esistente al 31 dicembre 2010 (escluso l’utile d’esercizio) senza considerare la variazione patrimoniale oggetto di rendimento maggiorato.

Poi, per il periodo di imposta successivo a quello in cui sarà fruita la maggiore deduzione Ace (il 2022 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) torneranno ad applicarsi le regole ordinarie Ace, e, dunque, la variazione in aumento oggetto di rendimento maggiorato per il 2021 (che potrà essere fruita soltanto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021) dovrebbe contribuire a determinare il beneficio Ace del periodo successivo, nella misura in cui esso sarà eccedente quello esistente al 31 dicembre 2010.

Inoltre, tale separazione di incrementi patrimoniali, e soprattutto la misurazione del beneficio come eccedenza soltanto sul periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, consentirebbe di beneficiare del rendimento maggiorato anche se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 non si è determinata alcuna variazione in aumento rilevante, non essendosi manifestati i relativi presupposti.

Tale autonomia dell’incremento patrimoniale oggetto di deduzione maggiorata dovrebbe anche chiarire alcuni dubbi emersi in dottrina [3] su come calcolare l’ammontare della variazione in aumento oggetto incentivo, e cioè se l’aliquota di rendimento maggiorata debba applicarsi alla variazione in aumento “al lordo” ovvero al netto delle operazioni oggetto di “sterilizzazione” ex art. 10 d.m. 3 agosto 2017.

A tal proposito, il rendimento maggiorato Ace dovrebbe essere distinto da un altro rendimento maggiorato, ossia il moltiplicatore dell’incremento patrimoniale previsto per le società le cui quote di partecipazione al capitale erano ammesse in borsa. In particolare, l’art. 19, comma 1, del decreto legge n. 91/2014 attribuiva una maggiorazione pari al 40 per cento della variazione in aumento Ace, maggiorazione da applicare, secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, alla “base lorda” dell’incremento patrimoniale [4]; con il decreto “Sostegni-bis”, invece, ad essere maggiorata è l’aliquota di rendimento (e non la variazione patrimoniale in aumento). Pertanto, anche l’aliquota di rendimento pari al 15 per cento (così come quella ordinaria) dovrebbe essere applicata su una variazione in aumento da assumere nella sua dimensione definitiva, ridotta, cioè, degli importi dei decrementi patrimoniali con attribuzione ai soci e delle operazioni disciplinate dal citato articolo 10.

In attesa di un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, si riportano di seguito le considerazioni a supporto della suddetta interpretazione.

La prima motivazione, da ritrovare nel regime ordinario Ace, è rappresentata dalla stessa definizione di variazione patrimoniale, cui applicare il tasso di rendimento maggiorato; quest’ultimo, infatti, valorizza la “variazione in aumento” ordinariamente rilevante, rappresentata dalla somma algebrica degli elementi positivi e negativi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 del d.m. 3 agosto 2017, somma algebrica poi ridotta dai decrementi patrimoniali (art. 5, comma 4). In altre parole, prima di essere valorizzata in base al tasso di rendimento (ordinario o maggiorato), la variazione in aumento deve essere ridotta per tener conto dei decrementi patrimoniali. Inoltre, la variazione così ottenuta deve essere sterilizzata in presenza delle operazioni disciplinate dall’art. 10 del d.m. 3 agosto 2017. Ciò è confermato non solo dal tenore letterale della norma [5] ma anche dalle istruzioni alla dichiarazione laddove la variazione in aumento cui applicare il tasso di rendimento è al netto delle sterilizzazioni [6].

Con il secondo motivo, di ordine più logico-matematico, l’art. 19, comma 2, del decreto “Sostegni-bis” separa l’incremento maturato al termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo di imposta successivo, richiedendo di fatto due calcoli Ace applicando il regime ordinario: quello per gli incrementi rilevati fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e il calcolo della variazione patrimoniale manifestatasi soltanto nel periodo di imposta successivo a quest’ultimo. Se l’incremento patrimoniale oggetto di rendimento maggiorato dovesse calcolarsi al lordo delle sterilizzazioni, si effettuerebbe una comparazione evidentemente disomogenea [7]. Solo così inteso il calcolo della variazione in aumento per il periodo di imposta 2021 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), si può comprendere che l’ambito delle “recapture rule” si limiti a recuperare il beneficio in presenza di differenze tra variazioni in aumento superiori a quelle sulle quali è stata calcolata la deduzione maggiorata.

Infine, un elemento utile a considerare che il tasso di rendimento maggiorato debba applicarsi sulla variazione in aumento “netta” è da ricondurre al regime stesso di “deduzione maggiorata”, in quanto lo stesso art. 19, comma 2, stabilisce che “per la variazione in aumento del capitale proprio maturata nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento”. Ne consegue che la variazione in aumento in questione deve essere intesa quale base di calcolo cui applicare, soltanto per un solo periodo di imposta (i.e. il 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare), l’aliquota del rendimento maggiorato (15 per cento) e non l’aliquota ordinariamente applicabile (pari all’1,3 per cento).

 

[1] Art. 19, commi 2-7, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

[2] Al riguardo, nella relazione illustrativa al decreto “Sostegni-bis”) si legge che “Resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l’aliquota dell’1,3%”.

[3] “Super Ace per le holding con meno ostacoli” di Giacomo D’Angelo e Giovanni Amendola, su Eutekne.info del 6 ottobre 2021.

[4] Il comma 1, lettera a), dell’articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, conv., con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (c.d. “decreto crescita e competitività”) ha modificato il regime Ace, inserendo il comma 2-bisall’interno dell’art. 1 del decreto legge dicembre 2011, n. 201 (regime ordinario Ace, poi attuato dal d.m. 14 marzo 2012, a sua volta abrogato dal d.m. 3 agosto 2017), al fine di riconoscere alle società le cui azioni fossero quotate in mercati regolamentati un incremento del 40 per cento alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente. In particolare, tale agevolazione era limitata ai soggetti per i quali l’ammissione alla quotazione e la negoziazione dei propri strumenti finanziari fosse avvenuta in data successiva al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del predetto decreto crescita e competitività). Ricordando che questo incremento di incentivo non è mai entrato in vigore, in quanto abrogato dall’art. 1, comma 550, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 21/2015) ha chiarito che la variazione in aumento oggetto di incremento del 40 per cento dovesse applicarsi sulla variazione in aumento determinatasi prima di applicare le “sterilizzazioni” disciplinate dall’art. 10 del decreto attuativo allora vigente.

[5] Ci si riferisce, in particolare, all’art. 10, commi 2 e 3, del d.m. 3 agosto 2017 secondo cui la variazione in aumento di cui all’art. 5 è ridotta fino a concorrenza delle operazioni ivi elencate, confermando che il valore che residua resta la variazione in aumento cui applicare il tasso di rendimento Ace.

[6] Il rigo “RS113” del modello di dichiarazione dei redditi “SC-2021” indica che in colonna 4 deve essere riportata “la differenza tra l’importo di colonna 1 e colonna 2 e diminuita dell’importo di colonna 3; qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la presente colonna non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio”. Ne consegue che la variazione in aumento cui applicare il tasso di rendimento Ace è quella al netto dei decrementi (colonna 2) e delle operazioni antielusive di cui all’art. 10 del c.m. 3 agosto 2017 (colonna 3).

[7] D’altra parte, come già opportunamente evidenziato, laddove la variazione in aumento dovesse agevolarsi nella sua misura al lordo delle sterilizzazioni ne sarebbe favorita una moltiplicazione della deduzione stessa, tramite, ad esempio, operazioni di conferimento di liquidità in entità controllate. Sul punto “Aliquota Ace maggiorata per gli incrementi patrimoniali del 2021” di Giacomo Albano, Il Fisco n. 24/2021.

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