Con la Risoluzione n. 74/E del 14 settembre 2016 (cfr. contenuti correlati), l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina riguardante il cd. “super ammortamento”, beneficio fiscale introdotto dall’art. 1, commi 91-94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. “legge di Stabilità 2016”) per incentivare gli investimenti in “beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate” (trasporto e distribuzione di gas o energia elettrica) e in “beni gratuitamente devolvibili” (concessi in gestione ad imprese obbligate a restituirli).
L’agevolazione, in particolare, consente all’acquirente di portare in deduzione dal reddito non solo il costo di acquisto ma, altresì, un surplus del 40% dello stesso, a condizione che l’acquisto, da un lato, abbia ad oggetto un bene “nuovo”[1] e, dall’altro, che sia stato effettuato tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 91).
Per espressa previsione normativa, tuttavia, sono stati esclusi dal beneficio fiscale gli“investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (…) stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge. gli investimenti” (art. 1, comma 93)[2].
Nel descritto scenario normativo si innesta la richiesta di chiarimenti presentata da una società esercente attività di distribuzione di gas naturale. In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire se il super ammortamentosia o meno applicabile ai beni materiali strumentali aventi coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% secondo il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 ma superiori a tale soglia in applicazione dell’art. 102-bis del Tuir. Tale disposizione, come noto, con riferimento ai beni materiali per l’esercizio di attività di distribuzione di gas naturale, in deroga aliquote di ammortamento enunciate nel decreto Ministeriale 31 dicembre 1988, stabilisce che ai fini del calcolo delle quote di ammortamento ammesse fiscalmente in deduzione, occorre dividere il costo dei predetti beni per la durata delle rispettive vite utili, riducendo poi il risultato del 20 per cento.
Con la Risoluzione in commento, agganciandosi al tenore letterale della norma, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito univocamente che per l’individuazione del perimetro applicativo dell’agevolazione, sia con riferimento beni materiali strumentali sia ai beni gratuitamentedevolvibili, ai fini del confronto con l’aliquota del 6,5%, occorre fare riferimento, esclusivamente, ai coefficienti di ammortamento enunciati nel decreto ministeriale del 1988.
Anche per i beni gratuitamentedevolvibili, ottenuti dall’impresa in concessione da un ente pubblico con l’obbligo di restituzione, dunque, non rilevano in alcun modo le aliquote di ammortamento stabilite dall’art. 104 del Tuir.
Gli operatori, dunque, per quanto non vincolati alle indicazioni fornite, sono avvisati sulla probabile reazione del Fisco in caso di comportamenti difformi dalle stesse.
[1] Per nuovi, in base al dettato della Circolare n. 90/2001 dell’AdE, si intendono quei beni, anche complessi, acquistati dal produttore o da soggetto diverso, purchè non sia stato già utilizzato né dal cedente né da altro soggetto. Non rientrano nella nozione di beni materiali strumentali nuovi, gli investimenti in beni immateriali e quelli in beni “usati”.
[2] Come ad esempio silos, serbatoi, aerei o reti ferroviarie