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Giurisprudenza

Superabili i limiti alla deducibilità delle svalutazioni di partecipazioni extra UE mediante prova contraria del contribuente

21 Maggio 2020

Giulio Mangiafico, Dottorando in Scienze Giuridiche presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

Cassazione Civile, Sez. V, 11 maggio 2020, n. 8715- Pres. Sorrentino, Rel. D’Orazio

Di cosa si parla in questo articolo

I limiti alla deducibilità delle svalutazioni di partecipazioni estere, per perdite subite, in società non residenti in Stati appartenenti all’Unione Europea (letteralmente “Comunità economica europea”) posti dal comma 3-bis dell’articolo 61, d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, vigente ratione temporis (in quanto non trasposto nel novellato articolo 94 a seguito della riforma IRES), nei casi in cui non fossero vigenti accordi coi detti territori tali da consentire all’Amministrazione di acquisire le necessarie informazioni per l’accertamento delle condizioni previste dalla norma, devono intendersi superabili dal contribuente mediante prova contraria, che permetta il riscontro dell’esistenza dei detti componenti negativi e della loro rispondenza ai requisiti previsti.

È questo il principio di diritto espresso dalla pronuncia in oggetto, nell’alveo di una interpretazione costituzionalmente orientata, concordemente agli articoli 3 e 53 della Costituzionedalla sentenza in oggetto.

Una società, al vertice di un consolidato fiscale, veniva raggiunta da alcuni provvedimenti impositivi, rilevanti ai fini IRES, medianti i quali l’Amministrazione finanziaria procedeva ad accertare un maggior reddito a seguito del disconoscimento della deduzione operata dal contribuente in relazione alle svalutazioni di partecipazioni possedute in società con sede in Panama e Nigeria.

La Commissione tributaria regionale competente, concordemente al giudice di primo grado, respingeva le doglianze del contribuente, confermando l’impostazione dell’Ufficio impositore, per il quale, in stretta applicazione dell’articolo 61, comma 3-bis del d.P.R. 917/1986, non dovessero riconoscersi quali componenti negativi di reddito le perdite di valore di partecipazioni in società non residenti nella Comunità Europea, in difetto di accordi che consentissero all’Amministrazione di acquisire le informazioni utili al riscontro dei requisiti di deducibilità, accordi che, all’epoca dei fatti in contestazione, non risultavano in essere con Panama e Nigeria.

Inconferenti risultavano, a giudizio dei collegi di merito, le eccezioni di incostituzionalità della disposizione, sollevate dal ricorrente, con riferimento ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

Il contribuente proponeva infine ricorso in Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi di impugnazione, l’illegittimità della pronuncia, per avere la CTR offerto una lettura letterale dell’articolo 61, comma 3-bis, non conforme ai menzionati principi costituzionali. A giudizio del ricorrente, infatti, la disposizione in contestazione presentava marcati caratteri antielusivi, essendo preposta ad assicurare la corretta verifica, da parte dell’Ufficio impositore, degli elementi necessari per la deducibilità delle svalutazioni; per l’effetto doveva essere consentito al contribuente di fornire prova contraria alla “presunzione” di non rilevanza delle perdite di valore delle partecipazioni detenute in società residenti in paesi dove non fosse vigente alcun accordo.

 Il Collegio di Legittimità accoglie la doglianza del contribuente, e condivide la necessità di operare una interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3-bis dell’articolo 61, in ossequio al principio di uguaglianza, in difetto della quale si determinerebbero discriminazioni tra contribuenti con partecipazioni in società non residenti nel territorio comunitario, in funzione della sola ricorrenza, o meno, di accordi utili per il reperimento delle necessarie informazioni.

Per l’effetto, al contribuente deve essere riconosciuta la facoltà di fornire “prova contraria” alla presunzione di indeducibilità anche in difetto dei predetti accordi, non essendovi, peraltro, all’interno della disposizione, espresse esclusioni di detta facoltà.

A sostegno della propria tesi, la Corte richiama ulteriori discipline ritenute accostabili, permeate dal riconoscimento a favore del contribuente del diritto di offrire prova contraria, tra cui quella dei costi “black list” di cui all’articolo 110, comma 10, d.P.R. 1986/917 (vigente ratione temporis), delle Controlled Foreign Companies (articolo 167, comma quinto), dei dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata ex articolo 87 Tuir, nonché, più in generale, quella antielusiva di cui all’articolo 10-bis, legge 212/2000.

Nel fissare il descritto principio di diritto, il Collegio, cassata la sentenza impugnata, rinvia alla Commissione competente per il merito affinché valuti il corredo probatorio prodotto dal contribuente a sostegno della deducibilità delle svalutazioni operate.

 

 

 

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