La sola produzione di contratti e corrispondenza, aventi data certa, non assicura la prova circa la natura infruttifera di prestiti infragruppo, e conseguentemente non basta per superare, in assenza di iscrizione in bilancio, la presunzione di onerosità del prestito soci prevista dall’art. 43 del d.P.R. n. 917 del 1986 vigente pro tempore (oggi art. 46, a seguito della riforma introdotta col d.lgs. n. 344 del 2003).
In tali termini si pronuncia, con la sentenza n. 1475 del 2020, la sezione V della Corte di Cassazione, nel vagliare la legittimità di un accertamento analitico induttivo emesso, ai sensi dell’art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973, a seguito di omessa contabilizzazione di ricavi relativi ad interessi attivi derivanti da finanziamenti erogati a società controllate e collegate.
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato al ricorrente, per l’anno d’imposta 2003, l’omessa contabilizzazione di interessi attivi derivanti da un prestito infragruppo erogato, non essendovi traccia nei libri sociali del suo carattere infruttifero. Il ricorrente, invece, sosteneva di avere fornito prova dell’infruttuosità mediante la produzione di contratti e corrispondenza intercorsa con le proprie controllate e collegate.
La Corte invece, confermando la posizione delle precedenti due pronunce di merito, ribadisce che l’assenza di indicazioni al riguardo sui libri contabili, da un lato, non consente di superare la presunzione di onerosità di cui all’art. 43 TUIR (ora art. 46, che prevede che “Le somme versate alle societa’ […] dai loro soci si considerano date a mutuo se dai bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi della società non risulta che il versamento e’ stato fatto ad altro titolo”), non essendo sufficiente l’esibizione di contratti aventi data certa; dall’altro lato permette all’Ufficio di ricorrere legittimamente al metodo analitico induttivo, essendo conseguentemente inattendibili le scritture contabili.
La Corte aggiunge poi che la presunzione legale di onerosità per i versamenti effettuati dal socio alla società, prevista dall’art. 43 TUIR ai fini della determinazione del reddito di capitale delle persone fisiche, è applicabile anche ai versamenti effettuati da soci imprenditori, in forma individuale o collettiva, non facendo la norma cenno alcuno ad una pretesa natura di persona solo “fisica” dei soci destinatari della presunzione ed essendo tale limitazione, in carenza di qualsivoglia concreto elemento di differenziazione, contraria ad una interpretazione normativa coerente con i precetti dettati dagli artt. 3 e 53 Cost., in quanto finirebbe per trattare diversamente situazioni economiche identiche.