Con Risposta n. 12 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per la ristrutturazione di un immobile residenziale sul quale, nel 2019, sono iniziati dei lavori di ristrutturazione con ampliamento dell’edificio esistente, di efficientamento energetico e creazione di nuova autorimessa.
In particolare, l’istante rappresenta di essere proprietario di un immobile residenziale sul quale, nel 2019, ha iniziato lavori di ristrutturazione con ampliamento dell’edificio esistente, di efficientamento energetico e creazione di nuova autorimessa. Per le spese relative a tali interventi ha fruito della detrazione prevista dall’art. 16 bis del d.P.R. n. 917 del 1986 senza tener conto dei costi relativi alla “nuova costruzione” non ammessa in detrazione, in merito a ciò chiede se le spese per la nuova autorimessa possano rientrare nel Superbonus.
Sul punto l’Agenzia delle entrate ha precisato che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali «edilizi»
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Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento […] |