Con Risposta n. 21 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per una serie di interventi su un edificio composto da tre unità immobiliari funzionalmente indipendenti di proprietà di un unico soggetto.
In particolare, le tre unità immobiliari hanno le seguenti funzioni:
- destinazione residenziale, con accesso autonomo dall’esterno direttamente da strada pubblica;
- uso ufficio (categoria catastale A/10);
- cabina elettrica (categoria catastale D/1) di cui l’istante, pur essendo proprietario, “non ne ha il possesso in quanto sulla stessa è costituita una servitù (diritto reale) a favore di ENEL”.
Sul punto, evidenzia l’Agenzia, nel presupposto che l’unità immobiliare a destinazione residenziale, sia «funzionalmente indipendente» e quindi dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva e disponga di un accesso autonomo dall’esterno, l’Istante potrà accedere al Superbonus con riferimento all’unità immobiliare ad uso residenziale.
Diversamente, le altre unità immobiliari che compongono l’edificio e di cui lo stesso istante è proprietario non si configurano come unità immobiliari residenziali e pertanto non possono accedere al Superbonus.
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SESSIONE ANTIMERIDIANA Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali «edilizi»
Antonio Borrelli, Partner, PwC TLS; Rocco Mottolese, Director, PwC TLS Cessione dei bonus fiscali e attività di concessione di finanziamenti ex artt. 10 e 106 TUB
Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento […] |