Con Risposta n. 121 del 22 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus e dei relativi limiti di spesa di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico di un edificio collabente, demolito e ricostruito composto da due unità immobiliari.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).
A fini dell’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
La spesa massima ammissibile, sottolinea l’Agenzia, è di 96.000 euro moltiplicato per il numero di due unità collabenti F/2, così come indicati dall’Istante all’inizio dei lavori e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Rientrano nel richiamato limite di spesa anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quali, ad esempio, il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso delle due unità collabenti F/2.
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