Con Risposta n. 122 del 22 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la fruizione del Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
I chiarimenti riguardano in particolare il caso di interventi di riqualificazione energetica su abitazione costituita da tre particelle catastali unite di fatto ai fini fiscali.
Preliminarmente l’Agenzia richiama la propria Circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 laddove, al paragrafo 1.7, è stato precisato che non è, di norma, ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l’autonomia funzionale e reddituale, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità.
Tuttavia, se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un’unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell’unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, due distinte dichiarazioni di variazione, relative a ciascuna delle menzionate porzioni.
Con riferimento al caso di specie, stante la stretta interconnessione delle particelle catastali in questione unite ai fini fiscali, come risulta dall’annotazione presente nella visura catastale, costituenti un’unica residenza, l’Agenzia ha ritenuto che l’unità residenziale (solo formalmente costituita da tre distinte particelle catastali), debba considerarsi come un’unica unità residenziale unifamiliare, con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini della fruizione del Superbonus.
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