Con Risposta n. 87 dell’8 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la fruizione del Superbonus previsto dall’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).
In particolare, i chiarimenti riguardano la possibilità di accedere al Superbonus per le spese sostenute per l’esecuzione di interventi di riduzione del rischio sismico su due unità immobiliari funzionalmente autonome e con ingressi indipendenti destinate al termine dei lavori ad uso abitativo.
Sul punto, l’Agenzia ha precisato che il comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio – riferito agli interventi antisismici – a differenza del comma 1 del medesimo articolo 119 – riferito, invece, agli interventi di risparmio energetico ivi indicati – non fa alcun riferimento, alle «unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno».
Ciò implica, che i predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
Differentemente, le spese per interventi realizzati su un edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate di proprietà di un unico soggetto e, pertanto, non costituito in condominio, non sono, invece, ammesse al Superbonus.
Per gli interventi antisismici oggetto dell’istanza di interpello, evidenzia l’Agenzia, l’Istante potrà eventualmente fruire del cd. sismabonus di cui al citato articolo 16, comma 1- quinquies del decreto legge n. 63 del 2013 atteso che, come già precisato, tale agevolazione spetta anche se gli interventi riguardano le parti comuni “in senso oggettivo” riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, a prescindere dall’esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio.
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