L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 422331 del 21 novembre 2024, in attuazione dell’art. 121, comma 3-ter, del D.L. 34/2020, ha definito il contenuto e le modalità di presentazione all’Agenzia stessa della comunicazione, da parte di banche, intermediari finanziari e assicurazioni, per evitare l’ulteriore ripartizione delle rate annuali dei crediti d’imposta di tipo Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche, utilizzabili a partire dall’anno 2025.
Si ricorda che, in base all’art. 121, c. 3-ter, D.L. 34/2020 i c.d. soggetti qualificati (banche e società del gruppo, intermediari finanziari e compagnie di assicurazione) debbano comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi, dei crediti tracciabili di tipo “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche”, acquistate a un corrispettivo pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.
Per le rate dei crediti acquistate successivamente, la comunicazione è effettuata contestualmente all’accettazione della cessione.
Tale comunicazione deve essere effettuata in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 3, c. 3, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998: il comma 3-ter prevede che, con provvedimento del direttore AE, siano definiti le modalità di attuazione del medesimo comma, nonché il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione.
Pertanto, con il provvedimento in questione l’Agenzia ha stabilito che tale comunicazione debba essere inviata all’AE stessa:
- dal 3 al 31 dicembre 2024, per le rate dei crediti già accettate
- a decorrere dal 3 dicembre 2024, in occasione dell’accettazione della cessione, per le rate dei crediti non ancora accettate o acquistate a partire da tale data.
La comunicazione dovrà trasmessa:
- tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del cessionario titolare dei crediti, oppure, solo nel caso di cui al punto a), avvalendosi di un intermediario di cui all’art. 3, c. 3, D.P.R. 322/1998, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti
- in alternativa, potrà essere inviata direttamente dal cessionario tramite flusso telematico, con le modalità di cui al provvedimento AE n. 205147/2021
- solo nel caso di cui al punto a), tramite posta elettronica certificata (PEC).
Nel caso in cui non venga effettuata tale comunicazione, le rate interessate sono ulteriormente ripartite in sei rate annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Per consentire di eseguire in sicurezza le operazioni di ripartizione delle rate dei crediti già accettate, l’Agenzia comunica che la “Piattaforma cessione crediti” non sarà disponibile dal 1° al 7 gennaio 2025 e le rate dei crediti degli anni 2025 e successivi non potranno essere utilizzate in compensazione dai soggetti qualificati fino alla suddetta data del 7 gennaio 2025.