Con risposta n. 5 del 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) per interventi di efficientamento energetico e antisismici su edificio di un unico proprietario, composto da unità abitative residenziali e non.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, riguardante la possibilità per l’Istante di beneficiare del. Superbonus, in relazione alle spese sostenute, quale comproprietario dell’edificio composto da un unico corpo di fabbrica che comprende due unità residenziali, una pertinenza ed una unità censita nella categoria catastale C/6, occorre rilevare che laddove non sussista la condizione della prevalenza della residenzialità, come rappresentato dallo stesso Istante, lo stesso non potrà fruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio.