Con i Provvedimenti n. 30287/2022 e n. 30288/2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa in merito a delle pratiche commerciali scorrette adottate da due istituti di credito in materia di accesso alla cessione del credito d’imposta relativo al Superbonus 110%.
In particolare, nel primo caso la banca avrebbe subordinato il perfezionamento dei contratti di cessione del credito d’imposta all’obbligo di servirsi di una società d’ingegneria predeterminata per il rilascio dell’asseverazione tecnica, e di uno Studio legale e tributario per le attività fiscali e amministrative per l’ottenimento del visto di conformità, con ulteriori oneri a carico del consumatore/microimpresa.
Nel secondo caso, la banca condizionava la conclusione dei contratti di cessione del credito d’imposta all’obbligo, per il cliente, di avvalersi, per ottenere il visto di conformità, di una società di consulenza fiscale convenzionata.
Gli istituti di credito, hanno sostenuto che nel corso del primo contatto col cliente, è messa a disposizione la documentazione informativa in materia di Superbonus (Foglio informativo, Informativa Privacy, la check list documentale, ecc.), con l’avviso che il cliente è tenuto ad ottenere a proprie spese l’asseverazione tecnica e il visto di conformità per poter cedere il credito di imposta.
Inoltre, veniva segnalato come il cliente fosse informato sin da subito che per tali verifiche erano state attivate delle convenzioni con dei consulenti partner e che i relativi costi erano tutti detraibili fiscalmente rientrando nelle somme cedibili all’intermediario finanziario nell’ambito della cessione del credito d’imposta relativo al superbonus 110%.
Nonostante tale rappresentazione, ossia che il cliente potesse scegliere se affidare l’esecuzione del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica agli esperti convenzionati con le banche oppure decidere di avvalersi di professionisti da lui liberamente individuati, l’AGCM rilevava come dalla documentazione acquisita in sede ispettiva:
- risultasse assente ogni indicazione sulla natura facoltativa del supporto tecnico delle società convenzionate;
- non venissero fornite informazioni dell’esistenza dell’alternativa tra i modelli di affidamento delle attività di certificazione alle due società convenzionate.
Di conseguenza, nel primo caso, l’istituto di credito si è impegnato:
- a rafforzare le informazioni nella documentazione precontrattuale, per sottolineare l’assoluta libertà per il cliente di affidarsi a professionisti di sua fiducia;
- ad accollarsi i costi della due diligence e azzeramento della ‘Commissione d’incasso crediti d’imposta’;
- a rivedere gli accordi con la società di consulenza con l’eliminazione di ogni legame tra costi della piattaforma telematica proprietaria della società e utilizzo della stessa da parte della banca;
- ad un’adeguata attività di formazione della rete di vendita;
- alla restituzione degli importi corrisposti per l’attività di due diligence.
Nel secondo caso l’istituto di credito si è impegnato a:
- rafforzare le indicazioni riportate nel materiale pubblicitario e nella documentazione informativa precontrattuale;
- inserire le Condizioni Economiche del servizio fornito dalla società di consulenza nella documentazione informativa precontrattuale (fogli informativi e volantini), con l’indicazione delle voci di costo.
In base alle suesposte considerazioni, le misure proposte dalle banche sono state considerate idonee dall’AGCM ad eliminare le criticità contestate nella comunicazione di avvio del procedimento, soddisfacendo i requisiti previsti dall’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, pertanto, i procedimenti sono stati chiusi senza accertamento delle infrazioni e senza irrogazione di sanzioni.