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Giurisprudenza

Sussiste il delitto di autoriciclaggio anche nell’ipotesi di bancarotta prefallimentare consumatasi successivamente alle condotte riciclatorie

16 Marzo 2020

Enrico Pezzi, dottore di ricerca in Studi Giuridici Comparati ed Europei, curriculum di diritto e procedura penale e filosofia del diritto, Università di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 14 gennaio 2020 (udienza del 14 novembre 2019), n. 1203 – Pres. Vessichelli, Rel. Pezzullo

Di cosa si parla in questo articolo

Con la presente sentenza la Cassazione si concentra sulla configurabilità del concorso fra i delitti di bancarotta per distrazione ed autoriciclaggio, affermando che “la circostanza che trattasi nella fattispecie di distrazione prefallimentare, non determina l’insussistenza del reato presupposto e conseguentemente dell’autoriciclaggio”.

La Quinta Sezione torna sul delicato rapporto fra bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio, ritenendo che non sussistono elementi ostativi a che il delitto di bancarotta per distrazione concorra in qualità di reato presupposto con il reato previsto dall’art. 648ter.1 c.p., purché il soggetto non si limiti al mero impiego dei beni distratti in attività imprenditoriali, occorrendo a tal fine sia la verifica della concreta idoneità ad ostacolarne la provenienza delittuosa, sia la non integrazione della causa di non punibilità di cui all’art. 648 ter.1, co. 4 c.p. (in senso conforme, Sez. V, 01 febbraio 2019, n. 8851; Sez. V, 05 luglio 2019, n. 38919).

Tale assunto è giustificato dal fatto che le condotte di autoriciclaggio, per affrancarsi dalla categoria del post factum non punibile, devono essere valutate alla luce di tutti gli elementi previsti dal legislatore per circoscriverne l’ambito applicativo, così da escludere la violazione del principio di ne bis in idem sostanziale.

Secondo la Corte poi, ponendosi tuttavia in contrasto con un altro precedente orientamento della Cassazione, un concorso fra le due fattispecie non può essere escluso nemmeno ove si tratti di bancarotta prefallimentare, integratasi dopo la consumazione delle condotte riciclatorie (per l’opposta tesi Sez. II, 23 aprile 2015, n. 23052, secondo la quale, al contrario, il delitto presupposto dei reati di cui agli artt. 648 e ss. deve necessariamente precedere il momento consumativo del reato presupponente).

Sebbene infatti la consumazione del reato di bancarotta prefallimentare coincida con il momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, e non con il compimento delle singole condotte distrattive, deve tuttavia rilevarsi che il delitto di autoriciclaggio risulta comunque configurabile in tutti i casi in cui le predette distrazioni, pur non integrando ancora l’illecito di cui all’art. 216 l. fall., siano ab origine qualificabili come appropriazioni indebite, ai sensi dell’art. 646 c.p. (Sez. II, 19 aprile 2016, n. 33725; Sez. V, 16 novembre 2016, n. 572).

La Suprema Corte giustifica così l’assunto, evidenziando che ai sensi dell’art. 84 c.p. il delitto di bancarotta assorbe quello di appropriazione indebita, secondo lo schema della progressione criminosa, ove la società in danno della quale sono state realizzate le condotte distrattive venga dichiarata fallita (sul rapporto sussistente fra i delitti di bancarotta e di autoriciclaggio, Santoriello, I rapporti fra bancarotta fraudolenta patrimoniale ed autoriciclaggio in una decisione della Cassazione, in Soc., 2019, 485; Id., Autoriciclaggio di beni provenienti da condotta di bancarotta fraudolenta fra concorso di reati e assorbimento, in Ilfallimentarista.it, 14 ottobre 2019).

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