La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza in data 11 marzo 2014, ha dichiarato la nullità dei contratti di interest rate swap conclusi dal Comune di Cattolica ed ha così statuito: “in nessuno dei contratti appare la determinazione del valore attuale degli stessi al momento della stipulazione (c.d. mark to market), che una attenta e condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. App. Milano, 18 settembre 2013) ritiene elemento essenziale dello stesso, ed integrativo della sua causa tipica (un’alea razionale e quindi misurabile), da esplicitare necessariamente e indipendentemente dalla finalità di copertura (hedging) o speculativa), così come i costi impliciti e i criteri con cui determinare la penalità in caso di recesso”.
Sulla teorica della scommessa razionale, in giurisprudenza, oltre alla Corte d’appello di Milano in data 18 settembre 2013, si vedano il Tribunale di Torino in data 27 gennaio 2014 e, seppure in una parzialmente diversa prospettiva, il Tribunale di Milano in data 13 febbraio 2014.
In dottrina, sull’indirizzo giurisprudenziale che accoglie la teorica della scommessa razionale, vanno consultati almeno i recentissimi contributi R. Di Raimo, Interest rate swap, teoria del contratto e nullità: e se finalmente dicessimo che è immeritevole e che tanto basta ?, in corso di pubblicazione in Rass. Dir. Civ., 2014), M. Indolfi (Recenti evoluzioni dell’aleatorietà convenzionale: i contrati derivati OTC come scommesse razionali, in Contratti, 2014, 213 ss.), Maddalena Semeraro (Copertura e speculazione: funzioni e disfunzioni dell’interest rate swap, in dirittobancatio.it), Attilio Zuccarello (In nota alla recente giurisprudenza in materia di contratti derivati: il concetto di “alea razionale” quale criterio di valutazione della validità della causa, in dirittobancatio.it), V. La Malfa (Alcuni spunti di riflessione a margine della sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3459 del 18 settembre 2013 in tema di strumenti finanziari derivati, in dirittobancario.it).