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Giurisprudenza

Swap connesso ad un mutuo per acquisto prima casa e vizio di causa in concreto

21 Gennaio 2014

Tribunale di Torino, 17 gennaio 2014

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 17 gennaio 2014, il Tribunale di Torino affronta una controversia un materia di contratti derivati, peculiare per il fatto che il contratto di interest rate swap era stato stipulato per la copertura del rischio connesso al rialzo del tasso di interessi di un contratto di mutuo per acquisto prima casa concluso tra il cliente investitore e la stessa banca.

Secondo il Tribunale, nel caso in cui un contratto di swap sia strutturato in modo tale che, concretamente, uno dei contraenti, ovvero tendenzialmente il cliente dell’istituto bancario, ben difficilmente possa beneficiarne – in quanto, a mero titolo esemplificativo, l’andamento del tasso d’interesse che gli avrebbe determinato un beneficio alla luce delle pattuizioni contrattuali non era concepito come concretamente realizzabile dagli operatori del sistema –, evidentemente è privo di causa in concreto, così come è privo di causa in concreto qualora la scommessa sottesa allo swap sia stata strutturata dalla banca in modo tale da alterare, all’insaputa del cliente, gli equilibri finanziari della scommessa stessa.

Nel caso di specie, l’investitore lamenta l’addebito di costi impliciti (in quanto non adeguatamente indicati), che avrebbero alterato, ab origine e fuori dagli accordi contrattuali, le alee rispettivamente assunte dalle parti. Questo comporta il fatto che lo swap non fosse in partenza par (ovvero nullo) dal un punto di vista dei rischi rispettivamente assunti, ma negativo per l’investitore, il quale, pertanto, ha sopportato un rischio di fatto diverso e maggiore rispetto a quello sostenuto dalla banca. A tal fine irrilevante risulta il fatto che il predetto costo fosse stato imputato dalla banca a delle commissioni, al margine di intermediazione o ai costi di gestione del rischio, rilevando unicamente lo squilibrio iniziale del contratto di swap in relazione alle obbligazioni rispettivamente assunte.

Secondo il Tribunale detto squilibrio non può certamente essere considerato manifesto, in quanto mera applicazione dei criteri matematici esposti nello swap oppure ritenuto implicito nella natura dell’operazione intrapresa (quasi che fosse un normale corollario): esso, infatti, proprio in quanto non esplicitato, risulta di ardua e non immediata comprensione per un semplice consumatore, qual’era l’investitore, al quale, inoltre, era stato sì spiegato il meccanismo di funzionamento della swap in correlazione al cambiamento del tasso di interesse dell’euribor, ma le era stato del tutto taciuto il fatto che la convenienza del contratto sottoscritto doveva anche essere valutata alla luce dello squilibrio iniziale delle obbligazioni rispettivamente assunte. In assenza di indicazioni espresse di segno contrario, l’investitore era legittimato a ritenere equo (ovvero “par”) il contratto sottoscritto, non essendo tenuto a conoscere il valore dell’euribor al momento della stipulazione del contratto.

L’investitore non era stato quindi adeguatamente informato dalla controparte in ordine all’effettiva alea che entrambi i contraenti avevano assunto con la stipulazione dello swap oggetto di causa, non essendo stato indicati i rispettivi mark to market.

Invero, il mero squilibrio delle alee assunte di per sé non è motivo per ritenere assente la causa in concreto, ben potendo le parti, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, consapevolmente stipulare un contratto di swap in cui una delle parti si assume un rischio maggiore dell’altra: tale circostanza, tuttavia, deve essere frutto di una libera scelta delle parti e non, come nel caso di specie, una conseguenza derivante dai parametri inseriti nel contratto soggettivamente ignota al contraente debole (ovvero il consumatore) in quanto unilateralmente predisposta dalla convenuta e non immediatamente percepibile dalla lettura del contratto, essendo necessarie conoscenze ulteriori (quali il valore al momento della sottoscrizione dell’euribor).

Ciò che rileva ai fini della valutazione della sussistenza della causa in concreto, conclude in Tribunale, non è tanto o solo lo squilibrio dell’alea rispettivamente assunta, quanto la consapevolezza del contraente debole del differente livello di rischio assunto dalle parti, che deriva da un’adeguata informazione fornita dalla banca al cliente in ordine ai rischi effettivamente assunti, informazione che necessitava quanto meno dell’indicazione dei rispettivi mark to market.

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