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Giurisprudenza

Swap e truffa contrattuale

14 Giugno 2011

Cassazione Penale, sez. II, 13 novembre 2009, n. 43347

Di cosa si parla in questo articolo

Integra il reato di truffa contrattuale la negoziazione di contratti di swap laddove l’operazione risulti ad alto rischio e basso rendimento, conclusa in contropartita diretta con l’intermediario, sicuramente speculativa e non di copertura, caratterizzata da un rapporto rischio-rendimento perverso in quanto l’aspettativa di un rendimento, comunque modesto, risulti correlata ad una serie di circostanze che al contempo ne condizionavano l’elevatissima rischiosità, per cui nessun investitore, ove consapevole del rapporto rischio-rendimento sotteso all’operazione finanziaria, l’avrebbe conclusa. Nel caso in cui l’operazione, infatti, nonostante la sua improponibilità, sia stata ugualmente conclusa, ciò non può che essere avvenuto in seguito ad una mendace e dunque proponente informazione idonea ad indurre in errore il malcapitato investitore, essendo evidente che, senza l’artifizio, il raggiro e l’induzione in errore circa il suo contenuto, la vittima avrebbe rifiutato la transazione.

Per quanto attiene l’individuazione del momento consumativo del delitto di truffa aggravata a seguito della negoziazione di contratti di swap, da ricondursi al genus dei reati a consumazione prolungata, la condotta delittuosa deve ritenersi consumata nel momento della scadenza dei singoli contratti, con la contabilizzazione nel conto corrente dei singoli clienti delle perdite e con il corrispondente vantaggio per l’istituto di credito. Laddove la parte offesa, dopo la scoperta della condotta delittuosa, al fine di evitare oneri patrimoniali connessi al reato, stipuli, alla scadenza del contratto fraudolentemente sottoscritto, un nuovo e diverso contratto con l’istituto medesimo, frutto di una autonoma e consapevole scelta del cliente truffato, tale atto non risulta idoneo ad incidere sul momento consumativo del reato, interrompendosi il collegamento causale tra la condotta ingannatoria e l’ulteriore obbligazione assunta. Ne consegue che, individuato il momento perfezionativo del reato con la scadenza dei singoli contratti di swap, da tale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione.

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