Nel contratto di swap, laddove il regolamento contrattuale non rilevi funzioni diverse da quelle concretamente concordate tra le parti, deve escludersi che l’operazione persegua un interesse non meritevole di tutela ai sensi dell’articolo 1322 cod. civ., tenuto conto che l’oggetto del contratto di swap consiste nei flussi generali del contratto stesso e l’alea non deve necessariamente essere ripartita tra le parti in modo uguale.