Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2025, Supplemento Ordinario n. 4, il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, con la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità (anche nota come tabella lesioni macropermanenti), conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché all’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.
In particolare, la tabella per il risarcimento delle lesioni macropermanenti indica il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra 10 e 100 punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’art. 138, c. 1, lett. b), del codice delle assicurazioni private (CAP – D. Lgs. 209/2005): il valore del primo punto di invalidità è pari a quello previsto dall’art. 139, c. 1, lett. a), ultimo periodo, e 5, del CAP (oggi € 939,78).
Compongono quindi la tabella per le lesioni macropermanenti, e sono pertanto adottate:
- le tavole con i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale (allegato I)
- la tabella del danno biologico, contenente il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, ai sensi dell’art. 138, c. 1, lett. b), e 2, lett. a), b), c) e d), CAP (allegato II, tabella 1)
- la tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, contenente il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell’art. 138, c. 2, lett. e), CAP (allegato II, tabella 2).
Il danno biologico temporaneo è liquidato in conformità all’art. 139, c. 1, lett. b), e 5, CAP (oggi € 54,80): l’incremento per il danno morale è quindi ricompreso tra il 30% e il 60% del danno biologico temporaneo liquidato.