La Prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 3460 del 7 febbraio 2024, ha chiarito se, ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia, il TAEG di un contratto di mutuo debba essere determinato imputando il costo delle polizze assicurative ad essi collegate, integralmente sostenuto al momento della loro conclusione, per ciascuno degli anni di durata del rapporto contrattuale, oppure, a contrario, tenendo conto dell’intero importo pagato a titolo di premi al momento della stipula del contratto.
La Corte, sul punto, richiamando i precedenti anche in seno alla stessa Sezione, ha chiarito che:
– ai fini della valutazione dell’eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
– la sussistenza di tale collegamento, che dev’essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l’operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo.
– il costo della polizza, per sua natura, è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all’integrale restituzione del finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del TAEG, non può che essere computato non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell’erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell’intera durata del rapporto, così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto.
La S.C. ricorda infatti che tale principio di diritto si pone nella stessa direzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.
In particolare, con la sentenza Lexitor dell’11/9/2019 (relativa all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori), la Corte UE, dopo aver evidenziato che il costo totale del credito comprende tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore, incluse tutte le altre spese, escluse le spese notarili, richieste per ottenere il credito, come ad esempio un’assicurazione sulla vita, aveva espressamente affermato che l’art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE dev’essere interpretato nel senso che, in caso di rimborso anticipato del credito, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include non soltanto i costi che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (cd. recurring) ma tutti i costi posti a carico del consumatore.
La riduzione del costo totale del credito deve, pertanto, operare, ove il costo sia stato interamente sostenuto al momento della conclusione del contratto (cd. upfront), in proporzione alla durata residua del contratto.
La Corte di merito, quindi, conclude la S.C., ritenuto che il costo della polizza, nel caso specifico, ai fini del TAEG, non poteva che essere parametrata all’intera durata del rapporto, ovvero a tutti gli anni previsti convenzionalmente per la restituzione delle somma finanziata, si è attenuto a tale principio e, come tale, si sottrae alle censure svolte dal ricorrente.