Nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli sussiste sempre l’obbligo informativo in capo all’intermediario, non rilevando, a contrario, la natura non speculativa dell’investimento (in titoli argentini), il precedente acquisito di altri titoli maggiormente rischiosi e la rilevanza quantitativa dell’acquisizione rispetto all’ammontare del patrimonio dell’investitore.
Tanto che, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, e quest’ultimo non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile neppure un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, per non essersi lo stesso informato della rischiosità dei titoli acquistati.