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Attualità

Tardivo pagamento del premio e sospensione della garanzia assicurativa

12 Aprile 2022

Karin Tayel, DLA Piper

Di cosa si parla in questo articolo

Ai sensi dell’art. 1901 c.c.:

(i). se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto;

(ii). se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nel corso degli anni la Cassazione ha espresso orientamenti contrastanti in merito agli effetti dell’accettazione da parte dell’assicuratore del premio pagato con ritardo dall’assicurato.

Secondo alcune pronunce, l’accettazione del pagamento tardivo costituisce una rinuncia implicita alla sospensione prevista dall’art. 1901 c.c..

Secondo altre più recenti, l’accettazione del pagamento tardivo, al contrario, non può comportare alcuna rinuncia alla sospensione, in assenza di un’espressa ed inequivoca dichiarazione di volontà in tal senso dell’assicuratore.

Con la sentenza n. 4357 del 10 febbraio 2022 qui in esame, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte ha confermato questo secondo orientamento, richiamando, tra l’altro, alcuni pacifici principi giurisprudenziali in tema di natura delle eccezioni assicurative e onere della prova in capo all’assicurato.

1. Il caso recentemente esaminato dalla Suprema Corte

Un assicurato ha citato in giudizio la propria compagnia assicurativa, chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo dovuto per il furto della propria autovettura. Il Tribunale e successivamente la Corte di Appello hanno rigettato la domanda sulla base della considerazione che: (i) il premio della polizza – all’epoca del sinistro – non era stato pagato; (ii) il premio era stato pagato con ritardo rispetto alle scadenze pattuite e (iii) l’incasso del premio, senza eccezioni, da parte dell’assicuratore non poteva ritenersi quale rinuncia di quest’ultimo alla sospensione della garanzia prevista dall’art. 1901 c.c..

La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di merito affermando che “…la volontà di rinunciare all’effetto sospensivo dell’assicurazione per mancato pagamento del premio richiede un comportamento dell’assicuratore che implichi una volontà negoziale, ricognitiva del diritto all’indennizzo ed abdicativa del favorevole effetto di legge, e non può essere desunta dalla mera accettazione del tardivo pagamento del premio”.

Ad avviso della Cassazione, la rinuncia dell’assicuratore agli effetti della sospensione deve essere espressa o, se tacita, inequivoca (in senso conforme cfr. anche le seguenti pronunce della Cassazione: Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 14/03/2014; Sez. 6, Sentenza n. 21571 del 30/11/2012; Sez. 3, Sentenza n. 9554 del 01/07/2002; Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 22/03/1990; Sez. 1, Sentenza n. 17 del 08/01/1987).

Questa recente decisione della Cassazione contrasta con altri precedenti della Suprema Corte.

2. Il precedente orientamento

In precedenza la Cassazione aveva espresso un orientamento del tutto differente (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004, Sez. 3, Sentenza n. 27132 del 19/12/2006; Sez. Lav., Sentenza n. 15407 del 02/12/2000; Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 09/02/1987) che può essere riassunto come segue:

  1. la sospensione dell’efficacia del contratto di assicurazione in caso di mancato pagamento del premio, prevista dall’art. 1901 c.c. costituisce una applicazione particolare del generale istituto dell’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c.;
  2. l’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. non può essere invocata quando il rifiuto di adempiere sia contrario alla buona fede;
  3. invocare la sospensione dell’assicurazione ex 1901 c.c. dopo avere accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio costituisce una condotta contraria a buona fede.

Nel solco di tale orientamento si inseriscono poi anche pronunce più recenti sempre della stessa Corte di Cassazione. Tra queste si rammenta la sentenza n. 16425 resa dalla Terza Sezione della Cassazione e pubblicata poco meno di un anno fa (10 giugno 2021).

Con l’ultima sentenza n. 4357 del 10 febbraio 2022 oggetto di esame la Cassazione ha affermato che gli artt. 1460 e 1901 c.c. operano su piani diversi: “…Mentre l’art. 1901 c.c. incide sull’efficacia del contratto assicurativo… l’art. 1460 c.c. riguarda l’esecuzione del contratto… L’esecuzione che dovrebbe essere prestata in base alla buona fede (art. 1460, comma 2, c.c.) concerne quindi non il contratto meramente inadempiuto dalla controparte, ma il contratto i cui effetti sono sospesi ex lege per la rilevanza che l’ordinamento attribuisce al premio quale compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi. Il darvi quindi esecuzione, in ottemperanza al dovere della buona fede oggettiva, presuppone che, a fronte del tardivo pagamento del premio, sia intervenuta una manifestazione negoziale, da parte dell’assicuratore, abdicativa dell’effetto sospensivo dell’efficacia dell’assicurazione…”.

Per la Suprema Corte, soltanto in presenza di tale volontà negoziale sarebbe contrario a buona fede non dare esecuzione al contratto di assicurazione per il quale è intervenuto il tardivo pagamento del premio.

3. La ratio dell’istituto della sospensione di cui all’art. 1901 c.c.

La previsione di cui all’art. 1901 c.c. risponde al c.d. “principio di comunione dei rischi” in ambito assicurativo, secondo cui ai fini dell’equilibrio tecnico ed economico dell’attività non si deve avere riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale ma alla totalità dei rischi assunti dalla compagnia ed alla totalità dei premi dovuti dagli assicurati.

Tale aspetto è stato ben chiarito dalla sentenza n. 38216 del 3 dicembre 2021 con cui la VI Sezione della Cassazione ha statuito – in conformità con l’orientamento più recente – che “… il mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato turba non già e non solo il singolo rapporto contrattuale, ma turba l’equilibrio del principio di comunione dei rischi. E’ dunque economicamente necessario che il contratto resti sospeso, per evitare – in violazione del principio di sana e prudente gestione che l’assicuratore possa trovarsi a dover sopportare rischi per i quali non ha incassato i premi. La diversità strutturale e funzionale tra gli artt. 1460 e 1901 c.c. fa sì che mentre nei casi previsti dalla prima di tali norme è consentito al giudice il sindacato sulla buona fede di chi solleva l’eccezione di inadempimento, l’art. 1901 c.c. non consente alcun sindacato di questo tipo, perché l’esonero dell’assicuratore dal pagamento dell’indennizzo, in caso di mancato pagamento del premio, è effetto naturale ex art. 1374 c.c. del contratto…”.

Rinunciare quindi a far valere il mancato pagamento del premio significherebbe determinare un pregiudizio per gli assicurati in violazione dell’art. 3 del Codice delle Assicurazioni Private.

Ad avviso della cit. Cass. 38216/2021, una diversa interpretazione, peraltro, priverebbe di senso l’art. 1901 c.c. Infatti nel caso di mancato pagamento del premio assicurativo, una volta spirato il termine di cui all’art. 1901 c.c., il contratto entra in una fase di stallo destinata immancabilmente a concludersi, in quanto delle due l’una:

– se l’assicurato paga tardivamente il premio, il contratto si riattiva con efficacia ex nunc;

– se l’assicurato non paga il premio il contratto si risolve ope legis qualora l’assicuratore non agisca per la riscossione entro sei mesi.

Se, invece, si ritenesse che l’accettazione del pagamento tardivo del premio senza riserve, da parte dell’assicuratore, comporti sempre e comunque una tacita rinuncia a far valere l’inefficacia della polizza, si perverrebbe a conseguenze paradossali:

a) in tutti i casi di pagamento tardivo, accettato senza riserve, il contratto produrrebbe i suoi effetti contrariamente alla lettera dell’art. 1901 c.c.;

b) si introdurrebbe a carico dell’assicuratore un onere, al momento di accettazione del pagamento tardivo del premio, di dichiarare apertamente di non voler indennizzare sinistri avvenuti nel periodo di carenza, onere questo che non è previsto da alcuna norma.

4. La natura dell’eccezione di sospensione della garanzia ed onere della prova

Con la decisione n. 4357 del 10 febbraio 2022 la Suprema Corte ha anche ribadito il proprio consolidato orientamento in tema di onere probatorio, secondo cui sull’assicuratore grava un mero onere di allegazione circa il tardivo pagamento del premio. Viceversa, è l’assicurato che ha l’onere di provare il tempestivo pagamento del premio, in quanto elemento costitutivo della pretesa all’indennizzo.

Secondo la Suprema Corte l’eccezione di sospensione della garanzia è rilevabile d’ufficio in quanto eccezione in senso lato e come tale non sottoposta al termine decadenziale di cui all’art. 167, comma 2, c.p.c. Secondo la Cassazione infatti “…il tradizionale orientamento di questa Corte, secondo cui l’eccezione di mancato pagamento del premio non è un’eccezione in senso stretto, trova… fondamento nella funzione del premio, che è quella della compartecipazione del singolo assicurato alla comunione dei rischi, e nella conseguenziale sospensione ex lege dell’efficacia del contratto”.

 

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