Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 novembre 2019 la Decisione (UE) 2019/1848 della Banca centrale europea del 29 ottobre 2019 che modifica la Decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2.
TARGET2 è un sistema di pagamento di proprietà dell’Eurosistema ed è la principale piattaforma europea per il regolamento di pagamenti di importo rilevante.
In particolare, la Decisione fa seguito alla modifica da parte del Consiglio direttivo della BCE dell’indirizzo BCE/2012/27, al fine di:
- introdurre una nuova funzionalità della SSP che rende possibile l’elaborazione di pagamenti critici e molto critici in situazioni di contingency alla quale le banche centrali dell’Eurosistema devono aderire;
- chiarire le condizioni alle quali le imprese di investimento possono partecipare a TARGET2, compreso il requisito relativo a un parere legale in merito alle imprese d’investimento non insediate nello Spazio economico europeo (SEE) e che richiedono di partecipare direttamente a un sistema componente di TARGET2;
- chiarire che i partecipanti ai sistemi componenti di TARGET2 devono aderire al requisito di autocertificazione per TARGET2 e ai requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) dei fornitori dei servizi di rete TARGET 2 e informare la pertinente banca centrale dell’Eurosistema di eventuali misure di prevenzione o di gestione delle crisi cui sono soggetti;
- chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell’indirizzo BCE/2012/27.
Le modifiche suddette, che incidono sui termini e sulle condizioni di TARGET2 hanno richiesto un conseguente aggiornamento della Decisione BCE/2007/7 per poter essere correttamente rispecchiate nella stessa.
La presente Decisione si applica a decorrere dal 17 novembre 2019