Con riferimento al principio di competenza, rilevante ai fini delle imposte dirette, le disposizioni di cui agli artt. 101 e 109 dell’allegato al d.P.R. 917/1986, nel fissare le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza”.
La Corte di Cassazione si è così pronunciata nella sentenza in commento, con la quale ha parzialmente accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione del principio di competenza come regolato dal combinato disposto degli artt. 101 e 109 del TUIR.
Il caso di specie traeva origine da alcuni avvisi di accertamento ai fini IRES ed IRAP, emessi a seguito di P.V.C. nei confronti di una società, con i quali l’Amministrazione Finanziaria aveva rilevato, per quanto di interesse, l’indebita deduzione di perdite, a titolo di sopravvenienza passiva, su crediti la cui inesigibilità si era in realtà integrata in periodi di imposta antecedenti.
La Società destinataria dei menzionati avvisi di accertamento impugnava gli atti con distinti ricorsi che venivano riuniti in Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva le doglianze della contribuente; la pronuncia era confermata in secondo grado, vedendo soccombere in entrambi i giudizi di merito l’Agenzia delle Entrate.
Nel ricorrere avverso la pronuncia di appello, l’Amministrazione finanziaria si doleva per la violazione e falsa applicazione degli articoli 101 e 109 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, avendo la CTR ritenuto ammissibile la deduzione del componente negativo in un periodo di imposta successivo a quello in cui erano maturati gli elementi certi e precisi relativi alle perdite su crediti.
La Corte, in premessa, ha rilevato come, dal combinato disposto degli articoli 101, comma 4 e 109 del D.P.R. 917/1986 si evinca che le sopravvenienze passive si realizzino allorquando vi sia stato il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che abbiano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, ovvero si sia verificato il sostenimento di spese, perdite o oneri relativi a ricavi di altri esercizi.
Inoltre, dalla lettura dei menzionati riferimenti normativi, si rileva che i componenti positivi o negativi di reddito, laddove non ancora certi o determinabili nell’esercizio di competenza, assumeranno rilevanza fiscale in esercizi successivi, quando certezza e determinabilità siano riscontrabili e verificabili.
Al riguardo, riprendendo la giurisprudenza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione, i Giudici hanno rimarcato come le regole sull’imputazione temporale dei componenti del reddito siano inderogabili, in quanto il contribuente non può ascrivere come meglio ritiene un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio che non sia esattamente quello normativamente individuato come di competenza (Cass. n. 26665/2009).
Difatti, con specifico riferimento al menzionato art. 101 d.P.R. 917/1986, questo deve essere interpretato nel senso che l’anno di competenza per effettuare la deduzione coincide con quello nel quale vi è certezza che il credito non possa essere soddisfatto; in tale momento, infatti, vi è la realizzazione degli elementi precisi e certi della effettiva irrecuperabilità dello stesso.
Agendo diversamente, spetterebbe al contribuente decidere liberamente il periodo d’imposta nel quale effettuare la deduzione, in tal modo snaturando quanto disposto dal principio di competenza (Cass. n. 27296/2014).
La Corte accoglieva pertanto il motivo di ricorso, concernente l’applicazione del principio di competenza, cassando la sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale competente, che dovrà giudicare limitatamente ai rilievi dell’Agenzia delle Entrate in merito ai costi non di competenza dedotti dalla contribuente.
Ciò in quanto la CTR non ha svolto le necessarie indagini circa la ricorrenza degli elementi certi e precisi anzi menzionati nel periodo di imposta in cui le perdite sono state dedotte.