Con sentenza n. 25963 del 02 settembre 2022 la Quinta Sezione della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Cortesi) ha affermato il seguente principio di diritto sul regime di tassazione degli utili corrisposti a fondi pensione statunitensi.
“La previsione contenuta nell’art. 27, terzo comma, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, a mente del quale «l’aliquota della ritenuta [di cui al primo comma] è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» può configurare un’indebita restrizione della libera circolazione dei capitali in violazione dell’art. 63 TFUE, nella parte in cui non assoggetta allo stesso trattamento fiscale gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati Uniti d’America, laddove non si accerti che le due situazioni sono oggettivamente non comparabili. A tale ultimo fine, non è rilevante il riferimento al regime fiscale (cosiddetto ETT) cui sono assoggettati i fondi pensione italiani, diverso da quello (cosiddetto EET) cui sono assoggettati i fondi pensione statunitensi.”
Nel caso di specie, un fondo pensione costituito negli Stati Uniti d’America percepì negli anni 2008 e 2009 dividendi da società italiane soggetti a ritenuta d’imposta nella misura del 27%, stabilita dall’art. 27, terzo comma, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, ovvero in quella del 15%, prevista dall’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra l’Italia e gli USA e ratificata con I. 03/03/2009, n. 20.
Dopo aver provveduto al versamento, il Fondo ne chiese il rimborso all’amministrazione finanziaria, rilevando che, con riferimento agli indicati anni d’imposta, lo stesso art. 27, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo modificato dall’art. 24 della I. 07/07/2009, n. 88) prevedeva che per gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168 bis del d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.), fosse operata una riduzione dell’aliquota all’11%.
Nella prospettazione del fondo, confermata dalla Cassazione nel principio sopra indicato, tale diversità di trattamento era illegittima, configurando un’indebita restrizione della libertà di circolazione dei capitali di cui all’art. 63 TFUE.