Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sull’utilizzo delle nuove tecnologie nei controlli fiscali, con particolare riferimento all’utilizzo della blockchain e dell’intelligenza artificiale e sulla tassazione dei Crypto-asset e delle criptovalute.
Con riferimento al primo punto, il Parlamento UE ritiene che le amministrazioni fiscali dovrebbero essere meglio dotate di risorse adeguate per facilitare una riscossione efficiente delle imposte anche attraverso l’utilizzo delle nuove infrastrutture digitali, personale specializzato e attrezzature specifiche.
In particolare, continua il Parlamento UE, le Distributed ledger technology (DLT) come la blockchain o l’intelligenza artificiale, prometterebbero di promuovere procedure fiscali e amministrative intelligenti, efficaci ed efficienti, scoraggiare e limitare la corruzione, facilitare gli adempimenti fiscali da parte di cittadini e imprese e aumentare la tracciabilità e l’identificazione delle transazioni imponibili e della proprietà di beni materiali e immateriali, in un ambiente globalizzato in cui le transazioni digitali transfrontaliere sono in aumento.
Tassazione dei crypto-asset e delle criptovalute
Sul punto il Parlamento UE ritiene che crypto-asset e criptovalute debbano essere soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra il trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari.
Osserva che gli operatori dell’economia digitale possono svolgere attività commerciali significative in uno Stato membro senza stabilirvi una presenza fisica e che pertanto le imposte versate in una giurisdizione non riflettono più il valore e gli utili ivi creati; sottolinea pertanto la necessità di adattare il concetto di stabile organizzazione, in particolare con una chiara definizione di stabile organizzazione virtuale, in linea con le norme internazionali.
Ritiene che sia necessaria una definizione chiara e ampiamente accettata delle cripto-attività a fini fiscali; sottolinea che tale definizione dovrebbe essere allineata a quella del regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCA); insiste sulla necessità di garantire la coerenza sistematica tra i diversi strumenti giuridici che disciplinano o disciplineranno le cripto-attività (ad esempio il regolamento sui mercati delle cripto-attività, il regolamento sui trasferimenti di fondi, la direttiva sulla cooperazione amministrativa e altre iniziative antiriciclaggio) e, soprattutto, di salvaguardare la certezza del diritto e la stabilità finanziaria.