Gli articoli 63 e 65 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi fiscale di uno Stato membro secondo la quale, ai fini della tassazione dei redditi di una persona fisica residente in tale Stato membro, i rendimenti corrisposti da un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) avente forma statutaria stabilito in un altro Stato membro non sono assimilati ai rendimenti corrisposti dagli OICVM stabiliti nel primo Stato membro, per il fatto che questi ultimi non rivestono la stessa forma giuridica.