Con Ordinanza n. 25327 del 25 agosto 2022, la Corte di Cassazione (Pres. Esposito, Rel. La Torre) si è espressa in merito alla tassazione del trust con beneficiari gli eredi del disponente.
In particolare, la Cassazione ha ribadito il principio, oramai consolidato, per cui deve considerarsi atto a titolo gratuito e privo di effetti traslativi il trasferimento di beni immobili o partecipazioni sociali, effettuato dal settlor al trustee, per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, laddove i beneficiari siano discendenti dello stesso disponente.
Tale atto non comporta infatti attribuzione definitiva al trustee, il quale è tenuto solamente a amministrare e custodire i beni, in regime di segregazione patrimoniale, al fine poi di trasferirlo poi ai beneficiari del trust.
La natura meramente strumentale ed attuativa degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, esclude, sia per quanto riguarda l’atto istitutivo del trust che per quanto riguarda l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, l’assoggettamento a tassazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta proporzionale di registro ed ipocatastale, infatti, è necessario che si concretizzi un effettivo trasferimento di ricchezza attraverso attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.