Con Risposta n. 237/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione delle attribuzioni provenienti da un trust estero a beneficiario residente in Italia e connessi obblighi relativi al monitoraggio fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito alla tassazione dei trust non residenti con beneficiario residente individuato o con beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata.
In caso di trust trasparente, il reddito ovunque conseguito è tassato in capo al beneficiario residente come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia.
Tale reddito imputato per trasparenza concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente, che è tassato con le aliquote progressive Irpef.
Invece, nel caso di trust opaco, il reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.
Tuttavia, ai fini dell’imputazione o dell’attribuzione del reddito da parte di trust opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato, rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust non residente riferibile al beneficiario residente, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007.
Per quanto riguarda il monitoraggio fiscale, i soggetti residenti beneficiari di trust sono tenuti ad assolvere pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale, indicando il valore degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.
Tuttavia, nel caso di beneficiari di trust discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili, come nel caso in cui il trustee sia tenuto a rispettare le disposizioni di un altro ordinamento giuridico, la complessità della struttura del trust e l’impossibilità di individuare i beneficiari effettivi, l’adempimento dell’obbligo di dichiarazione deve essere adeguato alle informazioni disponibili.
Infine, è stato precisato che, con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di trust, ciò che rileva ai fini dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano “individuati o facilmente individuabili” e che, quindi, dall’atto di trust o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi.