Il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile e, quindi, rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di “utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone”, ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.