L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, nel caso in cui una società residente trasferisca, nell’ambito di un’operazione di conferimento di attivi, una stabile organizzazione non residente ad una società anch’essa non residente, da un lato, preveda la tassazione immediata delle plusvalenze emerse in occasione di tale operazione e, dall’altro, non consenta la riscossione differita dell’imposta dovuta, laddove la tassazione delle plusvalenze medesime avrebbe luogo, in una corrispondente fattispecie interna, solamente al momento della cessione degli attivi trasferiti, tenuto conto che detta normativa non consente l’assolvimento differito dell’imposta stessa.