Nell’ambito di un consolidato nazionale, laddove la consolidante, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, commetta errori formali nell’indicazione di dati necessari per la determinazione dell’imposta (nel caso di specie elementi relativi ai crediti d’imposta trasferiti dalle consolidate), può sempre emendarli, trattandosi di una dichiarazione di scienza.
Questo il principio espresso dalla sentenza qui in analisi, in controtendenza rispetto ad un precedente della stessa Corte (Cass. Civ. Sez. V, 30014/2018). Più nello specifico, nel caso de quo, la contribuente impugnava in primo grado un avviso bonario, emesso a seguito di un controllo automatizzato per errata compilazione del quadro relativo ai crediti trasferiti alla tassazione di gruppo, nonché la successiva cartella di pagamento.
Il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso avverso l’avviso bonario e rigettava quello avverso la cartella. Dello stesso avviso anche il giudice di secondo grado che rigettava l’appello motivando la propria decisione sul presupposto che, pur avendo la contribuente presentato dichiarazione integrativa, la mancata compilazione di alcuni righi del quadro relativo ai crediti trasferiti costituisse una irregolarità di carattere sostanziale e non meramente formale.
Giungeva invece a differenti conclusioni il Collegio di Legittimità adito che, con la pronuncia in commento, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla CTR del Veneto in diversa composizione.
Il punto di partenza dell’analisi interpretativa operata dagli Ermellini è da ravvisarsi nel dato obiettivo che, trattandosi effettivamente di una dichiarazione dei redditi, anche la dichiarazione della controllante soggiace ai principi generali delle dichiarazioni fiscali, le quali, salvo rare eccezioni, costituiscono dichiarazioni di scienza attraverso cui il contribuente porta a conoscenza dell’amministrazione finanziaria gli elementi essenziali che consentono un controllo rispetto al presupposto impositivo ed una corretta liquidazione dell’imposta, nel rispetto del reciproco principio di buona fede.
Per l’effetto, dunque, anche le dichiarazioni dei redditi della consolidante nell’ambito della tassazione di gruppo devono considerarsi liberamente emendabili dal contribuente, ove contengano errori formali tali da determinare oneri diversi o più gravosi.
Rispetto al caso di specie, l’omissione compilativa di alcune righe di un quadro del modello CNM da parte del contribuente, peraltro sanata mediante apposita integrativa, doveva considerarsi un errore puramente formale e come tale, dunque, emendabile.
Laddove non si aderisse alla predetta impostazione, si determinerebbe una discriminazione qualificatoria, in funzione del loro esercizio (o meno) all’opzione del consolidato fiscale, tra contribuenti che abbiano egualmente omesso di indicare un credito d’imposta in dichiarazione.