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Flash News

Tassazione mining criptovalute: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

25 Ottobre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con risposta ad interpello n. 515 del 17 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione del mining di criptovalute.

In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, il mining di criptovalute può essere definito come un’attività che mette in sicurezza le transazioni nell’ambito della blockchain su cui si basa la creazione delle criptoattività, comprese le criptovalute.

Il miner, continua l’Agenzia, è un soggetto che mette a disposizione la sua potenza di calcolo al mining pool o alla piattaforma/network/rete per l’estrazione di una criptovaluta, e provvede alla registrazione delle transazioni in un blocco per poi trasferirlo nella blockchain, una sorta di registro pubblico, accessibile dagli utenti del network/sistema/rete.

In ragione di tale attività, il mining di criptovalute è generalmente ricompensato – direttamente o per il tramite del pool cui il soggetto aderisce – dal sistema/network/rete che si autogestisce, mediante l’assegnazione di criptovalute, e solo nel caso in cui per primi ottengano la convalida di un blocco (fattispecie che non sempre si verifica).

L’attività di validazione non è sufficiente a conferire al miner il diritto a un compenso: tale compenso è riconosciuto solo se tale attività “va per prima” a buon fine.

Per quanto riguarda la tassazione del mining di criptovalute con riferimento ai profili IVA, l’Agenzia delle Entrate evidenzia l’impossibilità di determinare l’esistenza di un servizio “personalizzato” offerto dal miner ad uno specifico beneficiario, con conseguente impossibilità di ritenere il mining di criptovalute rilevante ai fini IVA in quanto connotato dall’assenza di un legame sinallagmatico.

Il miner non deve riscuotere l’imposta a fronte delle criptovalute ricevute dal network e correlativamente, non effettuando operazioni attive imponibili, non può esercitare il diritto a detrazione.

Conseguentemente la Società di mining non è tenuta agli obblighi documentali, dichiarativi e di versamento richiesti dalla disciplina IVA su tali operazioni.

Per quanto riguarda le imposte indirette, ai fini IRAP le remunerazioni del miner contribuiscono alla formazione del valore della produzione netta, figurando di per sé ricavi per prestazioni di servizi ascrivibili all’attività caratteristica dell’Istante con il relativo transito in voci rilevanti ai fini IRAP.

Le oscillazioni di valore, invece, non sarebbero incluse nella base imponibile IRAP, solamente nella misura in cui non transitino da voci rilevati ai fini IRAP ossia nell’assenza dei presupposti per l’applicazione del principio di correlazione.

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